Decreto M.I.M. 30.12.2023
Capo II - Disposizioni transitorie previste da altri decreti attuativi della legge n. 99/2022
1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione triennale dell'offerta formativa e delle priorità definite nei rispettivi documenti di programmazione economica, il decreto 20 ottobre 2023, n. 203, ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 4, della legge 15 luglio 2022, n. 99, individua, in relazione ai percorsi formativi di ciascun ITS Academy:
a) le aree tecnologiche di riferimento;
b) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale;
c) gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola, classificati in termini di macro-competenze in esito;
d) i diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 99/2022 e fatto salvo il completamento dei percorsi formativi già avviati, l'art. 8 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 203/2023, prevede che le relative disposizioni si applicano a partire dall'anno formativo 2024-2025.
3. Nelle more del recepimento, da parte delle regioni, di quanto disposto nel sopracitato decreto n. 203/2023, nei propri piani territoriali, le fondazioni ITS Academy confluiscono nelle nuove aree tecnologiche e nei rispettivi ambiti di articolazione secondo quanto previsto nella tabella di confluenza contenuta nell'Allegato 3 al medesimo decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Con riferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano, l'art. 7 del sopracitato decreto n. 203/2023 prevede che, sino all'adeguamento della normativa ivi vigente alla legge n. 99/2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali percorsi, nel rispetto degli standard definiti per le figure professionali hanno la stessa validità nazionale e gli stessi effetti di quelli rilasciati ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso art. 7.