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Decreto M.I.M. 30.12.2023

Disposizioni in merito alla fase transitoria della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 99. (G.U. 10.02.2024, n. 34)

Capo II - Disposizioni transitorie previste da altri decreti attuativi della legge n. 99/2022

Art. 6 - Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203

1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione triennale dell'offerta formativa e delle priorità definite nei rispettivi documenti di programmazione economica, il decreto 20 ottobre 2023, n. 203, ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 4, della legge 15 luglio 2022, n. 99, individua, in relazione ai percorsi formativi di ciascun ITS Academy:

a) le aree tecnologiche di riferimento;

b) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale;

c) gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola, classificati in termini di macro-competenze in esito;

d) i diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 99/2022 e fatto salvo il completamento dei percorsi formativi già avviati, l'art. 8 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 203/2023, prevede che le relative disposizioni si applicano a partire dall'anno formativo 2024-2025.

3. Nelle more del recepimento, da parte delle regioni, di quanto disposto nel sopracitato decreto n. 203/2023, nei propri piani territoriali, le fondazioni ITS Academy confluiscono nelle nuove aree tecnologiche e nei rispettivi ambiti di articolazione secondo quanto previsto nella tabella di confluenza contenuta nell'Allegato 3 al medesimo decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

4. Con riferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano, l'art. 7 del sopracitato decreto n. 203/2023 prevede che, sino all'adeguamento della normativa ivi vigente alla legge n. 99/2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali percorsi, nel rispetto degli standard definiti per le figure professionali hanno la stessa validità nazionale e gli stessi effetti di quelli rilasciati ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso art. 7.