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Decreto M.I.M. 30.12.2023

Disposizioni in merito alla fase transitoria della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 99. (G.U. 10.02.2024, n. 34)

Capo II - Disposizioni transitorie previste da altri decreti attuativi della legge n. 99/2022

Art. 7 - Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 novembre 2023, n. 217

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 99/2022, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 novembre 2023, n. 217, definisce i criteri in base ai quali, in sede di accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate a livello nazionale, in deroga alla condizione che, nella medesima provincia o nella medesima città metropolitana, non siano presenti ITS Academy operanti nella medesima area, nonché a fare riferimento a più di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti altri ITS Academy che operano nella medesima area.

2. L'art. 5 del sopracitato decreto n. 217/2023 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022 e dall'art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla sua entrata in vigore, in funzione della stipula di intese che producono effetti dall'anno formativo 2024-2025.

3. In combinato disposto con quanto previsto dal sopracitato art. 16 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 191/2023, le fondazioni ITS Academy di cui all'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, che si trovano al di fuori delle condizioni previste in via generale dalla predetta legge per l'operatività su un'area tecnologica a livello provinciale e/o su più aree tecnologiche a livello regionale, sono temporaneamente accreditate a continuare ad operare sulla propria area o sulle aree tecnologiche di riferimento per un periodo pari a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 191/2023, come definita ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 2, comma 1, e 5, comma 2, del presente decreto. Decorso tale termine, a decorrere dall'anno formativo 2026-2027, le fondazioni di cui al precedente periodo possono essere autorizzate ad operare sulla propria area o su più aree tecnologiche previo raggiungimento dell'intesa, secondo i criteri, le modalità e le procedure disciplinate dallo stesso decreto n. 217/2023.

4. Alla luce di quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo, per tutte le fondazioni ITS Academy che non rientrano nell'ambito operativo di cui al comma 3 il decreto n. 217/2023 trova immediata applicazione e, pertanto, le intese dovranno essere raggiunte prima dell'inizio dell'anno formativo 2024-2025, in modo da garantirne l'attuazione e l'operatività per le attività formative da lì decorrenti.

5. Le intese hanno carattere permanente e tengono a riferimento le aree tecnologiche definite a livello nazionale dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 203/2023.

6. Per l'anno formativo 2023-2024, per i relativi destinatari, si applica comunque l'art. 14, comma 2, della legge n. 99/2022, il quale, così come successivamente modificato e integrato, prevede che le fondazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), che al 27 luglio 2022 fanno già riferimento a più di un'area tecnologica tra quelle definite a livello nazionale, sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per diciassette mesi dall'entrata in vigore della legge, ovvero sino al 27 dicembre 2023.