Decreto M.I.M. 30.12.2023
Capo II - Disposizioni transitorie previste da altri decreti attuativi della legge n. 99/2022
1. Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 99/2022, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre, n. 191, individua i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità di sospensione e di revoca dell'accreditamento.
2. L'art. 18 del sopracitato decreto n. 191/2023 prevede che le relative disposizioni si applicano a partire dalla sua entrata in vigore, ovvero a decorrere dal 19 ottobre 2023.
3. L'art. 16 del sopracitato decreto n. 191/2023 disciplina la fase transitoria secondo quanto nel seguito riportato:
a) per un periodo pari a tre anni dall'entrata in vigore del decreto, si intendono temporaneamente accreditate le fondazioni ITS Academy di cui all'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e successive modifiche e integrazioni;
b) le fondazioni ITS Academy non rientranti nel sopracitato art. 14, commi 1 e 2, ai fini dell'accreditamento, rispettano i requisiti e le procedure previste dal decreto;
c) entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, le regioni recepiscono, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, i requisiti e gli standard minimi definiti a livello nazionale, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per l'accreditamento degli ITS Academy costituiti e riconosciuti come fondazioni di partecipazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, che facciano riferimento ad un'area tecnologica tra quelle definite a livello nazionale, e che siano inclusi nella programmazione regionale dell'offerta formativa. Le regioni definiscono altresì le procedure per la sospensione e la revoca dell'accreditamento;
d) all'esito degli adempimenti di cui alla lettera c), le regioni trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito l'atto di recepimento delle disposizioni del decreto nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione;
e) fermo restando quanto previsto dalla lettera a), fino all'adozione di una propria disciplina per l'accreditamento degli ITS Academy da parte delle regioni, le fondazioni costituite e riconosciute secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia presentano domanda di accreditamento alla regione di riferimento e al Ministero dell'istruzione e del merito. Entro sessanta giorni, la regione di riferimento verifica la sussistenza dei requisiti e degli standard minimi di accreditamento di cui al decreto n. 191/2023 e propone al Ministero dell'istruzione e del merito l'accoglimento o il rigetto della richiesta. Il Ministero dell'istruzione e del merito si esprime nei trenta giorni successivi.