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Decreto M.I.M. 30.12.2023

Disposizioni in merito alla fase transitoria della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 99. (G.U. 10.02.2024, n. 34)

Capo II - Disposizioni transitorie previste da altri decreti attuativi della legge n. 99/2022

Art. 5 - Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 99/2022, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre, n. 191, individua i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità di sospensione e di revoca dell'accreditamento.

2. L'art. 18 del sopracitato decreto n. 191/2023 prevede che le relative disposizioni si applicano a partire dalla sua entrata in vigore, ovvero a decorrere dal 19 ottobre 2023.

3. L'art. 16 del sopracitato decreto n. 191/2023 disciplina la fase transitoria secondo quanto nel seguito riportato:

a) per un periodo pari a tre anni dall'entrata in vigore del decreto, si intendono temporaneamente accreditate le fondazioni ITS Academy di cui all'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, e successive modifiche e integrazioni;

b) le fondazioni ITS Academy non rientranti nel sopracitato art. 14, commi 1 e 2, ai fini dell'accreditamento, rispettano i requisiti e le procedure previste dal decreto;

c) entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, le regioni recepiscono, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, i requisiti e gli standard minimi definiti a livello nazionale, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per l'accreditamento degli ITS Academy costituiti e riconosciuti come fondazioni di partecipazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, che facciano riferimento ad un'area tecnologica tra quelle definite a livello nazionale, e che siano inclusi nella programmazione regionale dell'offerta formativa. Le regioni definiscono altresì le procedure per la sospensione e la revoca dell'accreditamento;

d) all'esito degli adempimenti di cui alla lettera c), le regioni trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito l'atto di recepimento delle disposizioni del decreto nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione;

e) fermo restando quanto previsto dalla lettera a), fino all'adozione di una propria disciplina per l'accreditamento degli ITS Academy da parte delle regioni, le fondazioni costituite e riconosciute secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia presentano domanda di accreditamento alla regione di riferimento e al Ministero dell'istruzione e del merito. Entro sessanta giorni, la regione di riferimento verifica la sussistenza dei requisiti e degli standard minimi di accreditamento di cui al decreto n. 191/2023 e propone al Ministero dell'istruzione e del merito l'accoglimento o il rigetto della richiesta. Il Ministero dell'istruzione e del merito si esprime nei trenta giorni successivi.