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Decreto M.I.M. 30.12.2023

Disposizioni in merito alla fase transitoria della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 99. (G.U. 10.02.2024, n. 34)

Capo II - Disposizioni transitorie previste da altri decreti attuativi della legge n. 99/2022

Art. 4 - Disposizioni intertemporali in merito al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 89

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 99/2022, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 89, e il relativo allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, definiscono lo schema di statuto delle fondazioni ITS Academy. La conformità dello statuto di ciascuna fondazione al suddetto schema costituisce standard minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS Academy, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della legge n. 99/2022.

2. Le disposizioni del sopracitato decreto n. 89/2023 e del relativo allegato trovano immediata applicazione a partire dalla sua entrata in vigore, ovvero il 10 luglio 2023.

3. Tutte le fondazioni ITS Academy costituitesi dopo la data del 10 luglio 2023 rispettano quanto previsto nel sopracitato decreto n. 89/2023.

4. Al fine di garantire il corretto e regolare funzionamento delle fondazioni ITS Academy già esistenti alla data di entrata in vigore del sopracitato decreto n. 89/2023, l'art. 3, comma 4, prevede che esse, entro dodici mesi dalla sua efficacia, ovvero entro il 10 luglio 2024, adeguano lo statuto rispetto a quanto previsto dal decreto e dal relativo allegato, concernente lo schema di statuto. Fino alla data di entrata in carica dei nuovi organi nominati in conformità allo statuto adeguato nei termini sopra riportati, le fondazioni, previa determinazione della giunta esecutiva, possono prorogare la durata degli organi previgenti.