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Decreto M.I.M. 19.12.2023

Disposizioni sui raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge 15 luglio 2022, n. 99. (G.U. 12.02.2024, n. 35)

Art. 1 - Definizioni e campo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) «credito formativo»: acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme di competenze, conoscenze e abilità che possono essere riconosciute in fase di accesso a un percorso formativo al fine di ridurre il numero di crediti necessari per il conseguimento del relativo titolo;

b) «credito formativo universitario - CFU»: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, corrispondente a venticinque ore medie di carico di lavoro, ivi compreso lo studio e le attività di tipo individuale, e viene attribuito per prestazioni di studio verificate; la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti;

c) «credito formativo accademico - CFA»: strumento di misura dell'impegno per l'apprendimento per le istituzioni AFAM. Un CFA corrisponde a venticinque ore di impegno per studente e la quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, è convenzionalmente fissata in 60 crediti;

d) «riconoscimento crediti»: processo che consente ai soggetti che hanno accumulato crediti in un contesto di farli valutare e riconoscere in un altro contesto.

2. Il riconoscimento dei crediti formativi, di cui al precedente comma 1, opera:

a) al momento dell'accesso ai percorsi;

b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, comma 1 della legge n. 99/2022;

c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.