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Decreto M.I.M. 19.12.2023

Disposizioni sui raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge 15 luglio 2022, n. 99. (G.U. 12.02.2024, n. 35)

Formula iniziale

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99 recante «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e, in particolare, l'articolo 8, comma 2;

Visto l'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative»;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 6;

Visto il regolamento UE 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;

Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'articolo 17;

Visto il regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Riforma 1.2 «Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR;

Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

Considerato che detto investimento «mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di network con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»;

Vista la milestone europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;

Visto l'accordo Ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Vista la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;

Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, recante «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e dell'edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo unico sicurezza sul lavoro)»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 4 agosto 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie» (pubblicato in S.O. n. 170 Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000);

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 266 del 12 novembre 2004);

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 dicembre 2017, n. 60, «Modifiche ai requisiti di accreditamento ai corsi universitari»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante «Riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 30 settembre 2009, n. 123 recante «Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle accademie di belle arti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 8 luglio 2005, n. 212, «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 3 febbraio 2010, n. 17, recante «Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello degli istituti superiori per le industrie artistiche»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare l'articolo 45, avente ad oggetto «Apprendistato di alta formazione e di ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari a euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS «Academy», che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS Academy presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri quattordici istituti tecnologici superiori «ITS Academy» di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli istituti tecnologici superiori «ITS Academy» nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446 recante «Definizione, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, delle classi dei corsi di laurea a orientamento professionale»;

Vista la legge 9 novembre 2021, n. 163 recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti»;

Visti i decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, 24 maggio 2023, n. 682, n. 683 e n. 684, attuativi dell'articolo 2 della predetta legge n. 163/2021, mediante i quali sono stati resi abilitanti gli ordinamenti didattici delle classi di laurea a orientamento professionale L-P01, L-P02 e L-P03 di cui al decreto ministeriale n. 446/2020;

Visto il decreto del Ministro e dell'istruzione e del merito n. 89 del 17 maggio 2023, di definizione dello schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy;

Visto il decreto del Ministro e dell'istruzione e del merito n. 88 del 17 maggio 2023, recante «Disposizioni in merito ai criteri e alle modalità per la costituzione e i compensi delle commissioni delle prove di verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno seguito con profitto i percorsi formativi degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy); alle indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, nonché ai modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 5, comma 2 della legge 15 luglio 2022, n. 99»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 191 del 4 ottobre 2023, concernente la definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 230 del 20 ottobre 2023 recante «Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali»;

Considerata la necessità di procedere all'attuazione della succitata legge n. 99 del 2022, al fine di consentire agli istituti tecnologici superiori di organizzare il piano di programmazione dei percorsi formativi, nell'ambito dell'offerta formativa regionale, e di favorire l'aumento del numero degli iscritti e garantire sempre più alti standard di formazione;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta plenaria n. 114 del 16 novembre 2023 che, in particolare, ha rappresentato l'importanza che le modalità di riconoscimento reciproco dei crediti stabiliti nell'ambito del presente decreto abbiano una valenza riconosciuta per l'intero sistema nazionale e non diano adito a interpretazioni difformi, esigenza per la quale, emanato il decreto, si riunirà un apposito gruppo di lavoro interministeriale con la partecipazione delle regioni;

Acquisito il concerto del Ministro dell'università e della ricerca con nota prot. n. 2264 del 13 novembre 2023;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 23 novembre 2023 (rep. atti n. 282/CSR);

Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, resi rispettivamente dalla VII Commissione del Senato il 13 dicembre, dalla V Commissione della Camera e dalla VII Commissione della Camera il 14 dicembre 2023;

Decreta: