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Decreto M.I.M. 19.12.2023

Disposizioni sui raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge 15 luglio 2022, n. 99. (G.U. 12.02.2024, n. 35)

Art. 2 - Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge 15 luglio 2022, n. 99, il presente decreto definisce:

a) i criteri generali e gli standard di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate, gli enti di ricerca delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;

b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy di cui all'articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi;

c) i criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi ITS Academy di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;

d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle istituzioni AFAM.