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CCNI M.I. 18.05.2022

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.

Titolo IV - Sezione speciale personale ata

Capo II - Perdenti posto

Art. 44 - Dimensionamento della rete scolastica - direttori dei servizi generali ed amministrativi - individuazione del personale soprannumerario

1. I direttori dei servizi generali ed amministrativi, titolari di istituzioni scolastiche coinvolte in un "singolo dimensionamento" (1), confluiscono, prima delle operazioni di mobilità, in una unica graduatoria di "singolo dimensionamento" finalizzata alla eventuale assegnazione nella o nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso "singolo dimensionamento" ovvero all'individuazione del personale perdente posto da trasferire d'ufficio secondo i criteri previsti dal presente contratto. Solo ai fini dell'individuazione del perdente posto si applica quanto prevede l'art. 40, comma 2, del presente CCNI.

2. Qualora il provvedimento di dimensionamento riguardi più istituti e determini il permanere di più istituzioni scolastiche, il personale soprannumerario è individuato sulla base della predetta graduatoria unica in rapporto ai posti complessivi derivanti dalle istituzioni scolastiche coinvolte.

3. Le assegnazioni delle sedi di titolarità al personale non perdente posto di cui ai commi 1 e 2 sono disposte dall'Ufficio scolastico dell'Ambito territoriale prima delle assegnazioni di sede di cui all'articolo 37 del presente contratto (rientri e restituzioni al ruolo e qualifica di provenienza) tenendo conto della precedente titolarità e con le seguenti modalità:

- Assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche (anche trasformate in comprensive) di titolarità nell'anno in corso (2).

- II. Assegnazione, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti rimasti disponibili nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso "singolo dimensionamento". Qualora non siano state espresse preferenze l'assegnazione all'istituto, tra quelli disponibili derivanti dal dimensionamento, avviene secondo l'ordine del bollettino ufficiale delle scuole.

Tale personale può chiedere di usufruire della precedenza prevista ai punti II e V dell'art. 40 del presente CCNI per il rientro in una delle istituzioni scolastiche oggetto del singolo dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarità, al pari dei DSGA individuati perdenti posto.

Ai fini della riassegnazione della titolarità nell'ambito del singolo dimensionamento non si tiene conto delle precedenze comuni di cui al precedente art. 40 comma 1.

4. La graduatoria unica di "singolo dimensionamento" è formulata dall'ufficio scolastico dell'Ambito territoriale tenendo conto di quanto previsto dall'art. 40, comma 2, e secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio, allegato E, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati e le situazioni che si vengano a verificare entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. In caso di parità la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.

5. Il personale titolare di istituzioni oggetto di provvedimenti di dimensionamento che viene individuato perdente posto è invitato dall'ufficio territorialmente competente a presentare domanda, con modalità conformi alla normativa dettata dal Codice dell'Amministrazione Digitale, entro i termini di scadenza ordinariamente previsti ovvero entro 5 giorni dalla notifica del relativo provvedimento di dimensionamento. In caso di mancata presentazione della domanda di trasferimento il personale è trasferito d'ufficio secondo i criteri previsti nel presente CCNI. Nella domanda condizionata potrà indicare una delle scuole derivanti da quel singolo dimensionamento.

6. L'ufficio territorialmente competente comunica ai destinatari la graduatoria del "singolo dimensionamento" che li riguarda. Gli interessati, entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, possono presentare domanda all'ufficio territorialmente competente al fine di prendere visione dei documenti relativi alla graduatoria stessa. Eventuali reclami possono essere presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, allo stesso ufficio territorialmente competente, il quale, nei 5 giorni successivi, comunica agli interessati l'esito del reclamo.

7. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi individuato come perdente posto usufruisce delle precedenze previste ai punti II e V dell'art. 40 sistema delle precedenze - del titolo III - del presente CCNI. Tale personale ha titolo a rientrare con precedenza nella istituzione scolastica di precedente titolarità (anche trasformata in istituto comprensivo) o in mancanza di questa in una istituzione scolastica scelta tra quelle risultanti dallo stesso "singolo dimensionamento" e sempre secondo l'ordine di graduatoria derivante dalla tabella dei trasferimenti d'ufficio, allegato E.

8. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi individuato come perdente posto perché titolare in scuola sottodimensionata usufruisce delle precedenze di cui all'art. 40 punti II) e V), nel caso in cui tale scuola sia stata oggetto di dimensionamento per l'anno successivo, come previsto dal precedente comma 7.

Nei casi in cui la scuola sottodimensionata di precedente titolarità non risulti esprimibile, il DSGA interessato può esercitare il diritto di precedenza per una istituzione scolastica del medesimo comune o distretto sub-comunale o, in mancanza, per una istituzione scolastica del comune o distretto sub- comunale viciniore a quello di precedente titolarità.

Qualora la scuola sottodimensionata durante l'ottennio successivo all'individuazione della posizione di soprannumerarietà dovesse diventare nuovamente sede richiedibile, anche per effetto di operazioni di dimensionamento, è possibile indicare tale scuola al fine di avvalersi della precedenza al rientro, fino al completamento dell'ottennio, se nel frattempo non si è stati soddisfatti nel movimento con precedenza.

9. I posti attivati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti possono essere assegnati con le seguenti modalità:

I. I Direttori dei servizi generali ed amministrativi utilizzati nell'a.s. precedente nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui al D.P.R. n. 263/2012 acquisiscono, a domanda, la sede di titolarità sui centri provinciali per l'istruzione degli adulti con procedura manuale, prima delle operazioni di mobilità di cui all'art. 38 del presente CCNI con precedenza assoluta rispetto al restante personale.

II. Il posto attivato nella sede amministrativa dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti è assegnato successivamente sempre con priorità ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi già titolari delle istituzioni scolastiche cui afferiscono i centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. In caso di più richieste, gli uffici scolastici dell'ambito territoriale formulano una graduatoria finalizzata all'eventuale assegnazione manuale e prima delle operazioni di cui al citato art. 38, a domanda, tenendo conto delle precedenze di cui all'art. 40 comma 1 e secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti, allegato E. Qualora a conclusione delle suddette operazioni permanga la vacanza del posto di sede amministrativa dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, la stessa verrà messa a disposizione per le operazioni di mobilità. Per la mobilità a domanda va espressa puntualmente la preferenza nell'apposito modulo.

(1) Si definisce "singolo dimensionamento" l'insieme di istituzioni scolastiche che entrano tra loro in relazione, direttamente o indirettamente attraverso l'acquisizione o la cessione di istituti, sezioni o plessi ad (o da) altre istituzioni scolastiche.

Ad esempio la scuola A cede un plesso alla scuola B che a sua volta cede un plesso alla scuola C: le scuole A, B e C danno luogo ad un singolo dimensionamento.

(2) Si considera come "istituzione scolastica di precedente titolarità" quella istituzione che mantiene la presidenza e la segreteria nello stesso edificio scolastico anche se l'istituzione scolastica cambia denominazione e codice a seguito del dimensionamento.