CCNI M.I. 18.05.2022
Titolo IV - Sezione speciale personale ata
Capo II - Perdenti posto
INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ata PERDENTE POSTO
1. Il personale individuato soprannumerario, è tenuto a presentare domanda di trasferimento. Detta domanda è esaminata prima di procedere all'eventuale trasferimento d'ufficio.
2. Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono quelli previsti dalla ordinanza ministeriale sulla mobilità con l'avvertenza che detto personale, nel compilare la domanda, deve precisare se la stessa debba essere presa in considerazione solo nel caso in cui perduri lo stato di soprannumerarietà. In tale ipotesi non si dà corso al trasferimento qualora si renda disponibile un posto nella scuola di titolarità. In caso di accoglimento della domanda condizionata il personale si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il personale, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità purché prima di queste esprima tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità ovvero distretti sub comunali. In caso contrario le preferenze espresse relative agli altri comuni sono annullate. Le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Pertanto, il beneficio di cui all' art. 40 - sistema delle precedenze - punto II), viene riconosciuto al personale trasferito in quanto soprannumerario, a domanda condizionata o d'ufficio, nell'ultimo ottennio.
3. Gli interessati devono dichiarare la loro posizione di soprannumerari riportando il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria d'istituto nell'apposita casella del modulo domanda.
4. La mancata presentazione della domanda, nella ipotesi di riconferma dello stato di soprannumerarietà, comporta in ogni caso il trasferimento d'ufficio secondo il punteggio attribuito in fase di individuazione come perdente posto comunicato dal dirigente scolastico all'ufficio territorialmente competente.
5. I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e affiggono all'albo le graduatorie per l'individuazione dei perdenti posto sulla base dei punteggi previsti dalla tabella di cui all'allegato E al presente accordo con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio e tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, il personale ata è da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:
- personale entrato a far parte dell'organico dell'istituto o dell'istituto omnicomprensivo con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 6, a seguito delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 58, comma 5 ss del decreto-legge n. 69 del 2013;
- personale entrato a far parte dell'organico dell'istituto o dell'istituto omnicomprensivo, dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata (1), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.
Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
6. Per gli assistenti tecnici l'individuazione dei soprannumerari avviene sulla base di graduatorie comprendenti il personale appartenente alla stessa area.
7. I dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 5 del presente articolo, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, rendono disponibile, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facoltà di produrre reclamo al dirigente scolastico entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il quale, nei 10 giorni successivi, comunica agli interessati l'esito del reclamo.
8. I trasferimenti dei soprannumerari che abbiano presentato domanda sono effettuati contestualmente ai normali trasferimenti. Qualora non sia possibile assegnare posti in relazione alle preferenze espresse, i trasferimenti sono effettuati d'ufficio insieme a quelli dei soprannumerari che non abbiano prodotto domanda, per altre scuole o istituti dello stesso comune, o, laddove non ci sia disponibilità, in altri comuni della provincia di titolarità.
9. Ai fini della individuazione dei soprannumerari, non deve essere preso in esame il personale appartenente alle categorie di cui all'art. 40 comma 2 del presente accordo salvo che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie; in particolare, in caso di unificazione tra scuole, il medesimo personale non deve essere inserito nella graduatoria dei perdenti posto.
10. Devono essere prese in considerazione, ai fini previsti dal precedente comma, le situazioni che si verificano entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento.
11. I trasferimenti d'ufficio sono disposti secondo criteri di viciniorietà determinati dagli uffici territorialmente competenti, sulla base di apposite tabelle, pubblicizzate nelle forme dovute prima dell'effettuazione del movimento, e, nell'ambito del singolo comune o distretto (per i comuni comprendenti più distretti), secondo l'ordine del bollettino. Le suddette tabelle devono tener conto delle distanze chilometriche e dei collegamenti esistenti tra i comuni stessi. Successivamente i trasferimenti d'ufficio sono disposti sui centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 della provincia secondo la tabella di viciniorietà. Qualora non vi siano posti disponibili nell'intera provincia, il personale ata rimane in esubero sull'organico provinciale.
12. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa area professionale, ovvero di altra area professionale richiesta sul modulo domanda, nella sede di titolarità dell'interessato non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata. Il trasferimento d'ufficio degli assistenti tecnici viene effettuato esaminando ciascun ambito territoriale prima per tutte le aree professionali richieste nella domanda di trasferimento e, successivamente, se non richiesta, per l'area comprensiva del laboratorio ove l'assistente tecnico perdente posto risulta titolare. Nell'ambito della singola area professionale il laboratorio è assegnato secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori, allegata alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.
13. In particolare per gli assistenti tecnici perdenti posto che non hanno presentato domanda di movimento, il trasferimento d'ufficio è disposto con riferimento ai singoli laboratori costituenti l'area per la quale i medesimi sono stati individuati soprannumerari.
14. Le disposizioni dei commi precedenti sono applicate altresì alle nuove posizioni di soprannumero verificatesi a seguito della determinazione delle dotazioni organiche per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento. I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al comma 5, notificano immediatamente, per iscritto e nel rispetto della normativa di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale, agli interessati la loro posizione di soprannumero con l'avvertenza che nei loro confronti viene avviata la procedura prevista per i trasferimenti d'ufficio.
15. In tali ipotesi gli uffici territorialmente competenti invitano i dirigenti scolastici degli istituti interessati ad indicare i soprannumerari individuati sulla base della graduatoria di cui ai precedenti commi quinto e sesto.
16. Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di trasferimento, ma in ogni caso prima dell'inizio delle operazioni di movimento, emergano nuove posizioni di personale perdente posto gli uffici territorialmente competenti notificano per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumerari e li invitano a presentare domanda di trasferimento e/o di passaggio entro 5 giorni dalla data della predetta notifica. Le eventuali nuove domande sostituiscono integralmente quelle precedenti, fermo restando che possono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento di cui al comma 5 del presente articolo.
INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
17. Nel caso in cui a seguito delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, si realizzino unificazioni o diverse aggregazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine e grado, il personale titolare di istituzioni e circoli appartenenti ad un singolo dimensionamento - ad eccezione di quello appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi cui si applica il precedente art. 44 confluisce in un'unica graduatoria (distinta per profilo) al fine dell'individuazione del personale perdente posto, secondo i criteri previsti dal presente accordo. I Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati dal dimensionamento, previa intesa tra loro, provvedono alla compilazione della predetta graduatoria nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, la pubblicano e ne trasmettono copia all'ufficio territorialmente competente insieme agli eventuali reclami. Solo ai fini dell'individuazione del perdente posto si applica quanto prevede l'art. 40 comma 2 del presente CCNI.
18. I dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 17 del presente articolo, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, rendono disponibili, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facoltà di produrre reclamo all'ufficio territorialmente competente per tramite dei dirigenti scolastici entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il quale nei 10 giorni successivi, comunica agli interessati l'esito del reclamo.
19. L'ufficio territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, in base alla graduatoria unica di ogni singolo dimensionamento e rispetto all'organico complessivo delle istituzioni e circoli coinvolti dal singolo dimensionamento assegna il personale ata non perdente posto alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento con le seguenti modalità:
I. Riassegnazione del personale non perdente posto alle istituzioni scolastiche (anche trasformate in comprensive) di titolarità nell'anno in corso, nel caso in cui sia accertata la relativa disponibilità (2).
II. Successivamente alle operazioni di cui sopra, tutto il personale non perdente posto (ivi compresi coloro che sono stati già trattati al precedente punto I) ha diritto ad essere assegnato, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, nell'istituto diverso da quello di attuale titolarità nel quale è confluita la sua sede attuale di servizio (plesso o sezione staccata) sui posti rimasti disponibili.
III. Assegnazione della titolarità al restante personale, non perdente posto - in base alle preferenze espresse e nel rispetto della graduatoria unica - sui posti ancora disponibili, nelle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento.
IV. Infine, l'ufficio territorialmente competente invita il personale, individuato come perdente posto, a presentare domanda di trasferimento. Il personale non perdente posto coinvolto nei provvedimenti di dimensionamento e assegnato alle scuole con le modalità suddette, può comunque presentare domanda di mobilità.
Ai fini della riassegnazione della titolarità nell'ambito del singolo dimensionamento ai sensi del presente comma, punti I), II) e III), non si tiene conto delle precedenze comuni di cui al precedente art. 40 comma 1.
20. Il personale di cui ai punti III e IV del comma 19 del presente articolo può chiedere a domanda di usufruire della precedenza per il rientro nell'ottennio in una delle istituzioni scolastiche oggetto del singolo dimensionamento che ha coinvolto la propria scuola di titolarità.
21. Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di trasferimento, ma in ogni caso prima dell'inizio delle operazioni di movimento, emergano nuove posizioni di personale perdente posto di cui al comma 19 del presente articolo, gli uffici territorialmente competenti, notificano immediatamente agli interessati, per iscritto e nel rispetto della disciplina dettata dal Codice dell'Amministrazione Digitale, la loro posizione di soprannumerari e li invitano a presentare domanda di trasferimento e/o di passaggio entro 5 giorni dalla data della predetta notifica. Le eventuali nuove domande, da inviare con modalità conformi alla normativa dettata dal Codice dell'Amministrazione Digitale, sostituiscono integralmente quelle precedenti.
22. Il personale che ha acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica per effetto di dimensionamento, ha titolo a produrre domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per il personale perdente posto.
23. Il personale trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata nell'ottennio precedente da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità o, in mancanza, in una delle scuole oggetto del medesimo dimensionamento, alle condizioni previste dall'art. 40, comma 1, punto II e V del presente CCNI.
(1) Il personale trasferito a domanda condizionata che rientra nell'ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale perdente posto che, nel corso dell'ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.
(2) Si considera come "istituzione scolastica di precedente titolarità" quella istituzione che mantiene la presidenza e la segreteria nello stesso edificio scolastico anche se l'istituzione scolastica cambia denominazione e codice a seguito del dimensionamento.