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CCNI M.I. 18.05.2022

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.

Titolo IV - Sezione speciale personale ata

Capo I - Determinazione delle disponibilità per i trasferimenti e passaggi

Art. 43 - Posti disponibili

1. Ai fini dei trasferimenti sono disponibili tutti i posti previsti dall'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento secondo le fattispecie di seguito elencate:

a) i posti la cui vacanza si sia determinata a seguito di variazioni del rapporto di lavoro, che devono essere comunicate al sistema informativo entro il termine previsto dall'O.M. sui trasferimenti;

b) quelli ricoperti da personale con contratto di lavoro a tempo determinato;

c) i posti delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado la cui istituzione sia stata comunicata al sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali;

d) i posti che si renderanno disponibili per effetto del movimento provinciale e interprovinciale, nonché a seguito della mobilità professionale, del personale ata, compreso quello immesso in ruolo all'esito delle procedure di cui all'articolo 58, comma 5 e ss. del decreto-legge n. 69 del 2013 e quello di cui all'art. 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, avente titolo a partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d'ufficio, secondo le modalità previste dal presente Contratto.

2. L'elenco dei posti disponibili deve essere pubblicato all'albo dell'ufficio territorialmente competente entro il termine previsto dall'O.M. sui trasferimenti.

3. Per l'individuazione dei posti disponibili di assistente tecnico è necessario acquisire le eventuali nuove situazioni dei posti in questione. A tal fine i Dirigenti Scolastici, dopo l'approvazione da parte dell'ufficio scolastico territoriale della pianta organica, dovranno comunicare allo stesso ufficio la nuova situazione in dettaglio dei posti di assistente tecnico, indicando, nel rispetto della vigente in materia di protezione dei dati personali, i nominativi del personale a tempo indeterminato assegnato con decorrenza dall'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento. Laddove la nuova situazione comporti casi di soprannumerarietà, sarà cura dei Dirigenti Scolastici comunicare agli uffici territorialmente competenti i nominativi dei soprannumerari.

4. Ai fini del computo del numero massimo dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di profilo che possono essere effettuati per ogni singola provincia e per ciascun profilo, dal numero complessivo dei posti di organico di diritto, ivi compresi quelli attivati presso i centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, debbono essere detratti:

a) totale ata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva e ata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in attesa di sede definitiva;

b) personale in esubero sull'organico provinciale;

c) accantonamenti da effettuare per le procedure concorsuali o selettive in atto.

5. I posti che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti in altra provincia e dei passaggi di profilo, vanno ad accrescere il numero dei posti destinati ai trasferimenti interprovinciali ed alla mobilità professionale purché sia stato comunque salvaguardato il numero di posti necessario per il personale in soprannumero nonché per il personale interessato alle procedure concorsuali in atto.

6. Relativamente ai posti di assistente tecnico, gli accantonamenti per le procedure concorsuali in atto sono individuati per area professionale e comunicati al Sistema informativo, sulla base delle disponibilità in organico di diritto accertate immediatamente dopo l'effettuazione dei movimenti relativi all'anno scolastico precedente e residuate dopo le operazioni di assunzioni a tempo indeterminato relative al medesimo anno.