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Ordinanza M.I. 04.06.2022, n. 156

Valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato degli alunni e degli studenti ucraini per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 4 - Esonero dalla partecipazione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

1. In deroga all'articolo 6 del Decreto legislativo e al Decreto esami primo ciclo, il consiglio di classe delibera l'esonero dalla partecipazione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti ucraini di cui all'articolo 1, comma 1, frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo grado che non siano in grado di sostenere le prove di cui all'ordinanza n. 64 del 2022 in considerazione del livello delle abilità linguistiche ricettive e produttive scritte e orali nella lingua italiana ovvero del mancato raggiungimento delle competenze disciplinari previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

2. Per gli alunni di cui al comma 1 l'esame di Stato è sostituito dalla valutazione finale da parte del consiglio di classe effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 2.

3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe rilascia un attestato di credito formativo che costituisce titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale e che assolve agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76.

4. L'attestato di cui al comma 3 costituisce, comunque, titolo per l'eventuale iscrizione, su richiesta, per l'anno scolastico 2022/2023 alla classe terza della scuola secondaria di primo grado.