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Ordinanza M.I. 04.06.2022, n. 156

Valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato degli alunni e degli studenti ucraini per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 3 - Valutazione nel secondo ciclo di istruzione - classi non terminali

1. La valutazione finale degli apprendimenti degli studenti ucraini di cui all'articolo 1, comma 1 che frequentano classi non terminali nel secondo ciclo di istruzione è effettuata collegialmente, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, anche in riferimento all'eventuale Piano didattico personalizzato (PDP) predisposto, tenendo conto dell'impatto psicologico e del livello delle competenze linguistico-comunicative nella lingua italiana degli studenti, nonché della complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto della guerra e della conseguente emergenza umanitaria.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, qualora i docenti del consiglio di classe non abbiano elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti in ciascuna disciplina, e/o le valutazioni risultino insufficienti, gli studenti di cui al comma 1 sono comunque ammessi alla classe successiva.

3. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascuno studente le eventuali valutazioni presenti, ancorché insufficienti; non si procede ad alcuna valutazione per le discipline nelle quali il consiglio di classe non disponga di adeguati elementi rinviando ad un giudizio globale sul livello di sviluppo degli apprendimenti, sull'acquisizione delle prime competenze linguistico- comunicative in lingua italiana e sul grado di socializzazione e di partecipazione alle attività didattiche, utile al rilascio della certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, per i soli studenti iscritti alle classi prima e seconda.

4. Nel caso di frequenza delle classi terza e quarta, e di ammissione alla classe successiva ai sensi del comma 2, non si procede all'attribuzione del credito scolastico.

5. Per gli studenti ammessi alla classe successiva ai sensi del comma 2, in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, o con discipline non valutabili, il consiglio di classe predispone un Piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento di lingua e di contenuto da conseguire nel corso del successivo anno scolastico nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

6. Nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 le istituzioni scolastiche realizzano attività idonee a sostenere gli studenti nel raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano di apprendimento individualizzato, che costituiscono attività didattica ordinaria, hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2022 e proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2022/2023.

7. In relazione alle discipline e ai relativi obiettivi indicati nel Piano di apprendimento individualizzato, i docenti effettuano, nel corso dell'anno scolastico 2022/2023, apposite verifiche relativamente al raggiungimento dei suddetti obiettivi.

8. Nel corso dello scrutinio finale dell'anno scolastico 2022/2023, per le sole classi quarte e quinte, il consiglio di classe, sulla base delle verifiche di cui al comma 7, procede a integrare le valutazioni dell'anno scolastico 2021/2022 relativamente alle discipline incluse nel Piano di apprendimento individualizzato, per le quali non si era proceduto a valutazione o la valutazione era insufficiente, e all'eventuale attribuzione del credito scolastico dell'anno precedente. I voti espressi in decimi per l'anno scolastico 2021/2022, anche se inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale del suddetto anno scolastico. Il permanere di valutazioni insufficienti ha effetto esclusivamente sul calcolo della media ai fini dell'attribuzione del credito scolastico. Se la media dei voti è inferiore a sei decimi viene attribuito un credito pari a sei punti.

9. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.