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Ordinanza M.I. 04.06.2022, n. 156

Valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato degli alunni e degli studenti ucraini per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 2 - Valutazione nel primo ciclo di istruzione - classi non terminali

1. La valutazione finale degli apprendimenti degli alunni ucraini di cui all'articolo 1, comma 1 è effettuata collegialmente, in sede di scrutinio finale, dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe, in riferimento all'eventuale Piano didattico personalizzato (PDP) predisposto, tenendo conto dell'impatto psicologico e del livello delle competenze linguistico-comunicative nella lingua italiana degli alunni, nonché della complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto della guerra e della conseguente emergenza umanitaria.

2. In deroga all'articolo 2 del Decreto legislativo e all'articolo 3 dell'Ordinanza valutazione primaria, qualora i docenti contitolari della classe ovvero del consiglio di classe non abbiano elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti in ciascuna disciplina, la valutazione finale è espressa attraverso un giudizio globale sul livello di sviluppo degli apprendimenti, sull'acquisizione delle prime competenze linguistico-comunicative in lingua italiana, sul grado di socializzazione e di partecipazione alle attività didattiche.

3. Gli alunni ucraini di cui all'articolo 1, comma 1 sono ammessi alla classe successiva, salvo nei casi di non validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo, accertati e verbalizzati dal consiglio di classe, tenendo a riferimento la data di iscrizione ai fini del computo dell'orario annuale personalizzato.

4. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

5. Per gli alunni ucraini ammessi alla classe successiva ai sensi del comma 3, i docenti contitolari della classe, ovvero il consiglio di classe, predispongono un Piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento di lingua e di contenuto da conseguire nel corso del successivo anno scolastico nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

6. Nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 le istituzioni scolastiche realizzano attività idonee a sostenere gli alunni nel raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano di apprendimento individualizzato, che costituiscono attività didattica ordinaria, hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2022 e proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2022/2023.

7. In deroga all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo, agli alunni ucraini di cui all'articolo 1 frequentanti la classe quinta della scuola primaria e la classe terza della scuola secondaria di primo grado non viene rilasciata la certificazione delle competenze.