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Ordinanza M.I. 04.06.2022, n. 156

Valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato degli alunni e degli studenti ucraini per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 5 - Esonero dalla partecipazione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione

1. In deroga all'articolo 13 del decreto legislativo, il consiglio di classe delibera l'esonero dalla partecipazione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per gli studenti ucraini di cui all'articolo1, comma 1, frequentanti la classe quinta che non siano in grado di sostenere le prove di cui all'ordinanza n. 65 del 2022, in considerazione del livello delle abilità linguistiche ricettive e produttive scritte e orali nella lingua italiana ovvero del mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio dei singoli percorsi.

2. Per gli studenti di cui al comma 1, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe redige un attestato di credito formativo recante elementi informativi sull'indirizzo del corso di studi cui gli studenti sono stati iscritti e sulle discipline comprese nel relativo piano di studi.

3. L'attestato di cui al comma 2 costituisce, comunque, titolo per l'eventuale iscrizione, su richiesta, per l'anno scolastico 2022/2023 alla classe quinta del medesimo indirizzo, articolazione, opzione frequentato nel corrente anno scolastico.