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Decreto legge 30.04.2022, n. 36

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (G.U. 30.04.2022, n. 100)

Capo I - Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca

Art. 13 - Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari nominati all'esito dei concorsi banditi nell'anno 2020

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi con decreto del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia del 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020, nonché con decreti del direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia del 28 agosto 2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 74 del 22 settembre 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020, svolgono il corso di formazione iniziale in dodici mesi e sostengono gli esami validi anche ai fini del superamento della prova al termine del primo semestre e quelli per la formulazione del giudizio di idoneità al termine del secondo semestre del corso.

2. Per i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi indicati al comma 1, le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità degli esami previsti durante e al termine del corso e i criteri di determinazione della posizione in ruolo dei funzionari risultati idonei sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.