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Decreto legge 30.04.2022, n. 36

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (G.U. 30.04.2022, n. 100)

Capo I - Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca

Art. 14 - Disposizioni in materia di Università e ricerca

1. Al fine di dare attuazione alle misure di cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di esecuzione del piano, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, le università possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate a studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Alle procedure di cui al primo periodo del presente comma non si applica il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, possono assumere gli studiosi di cui al primo periodo, anche mediante le procedure di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'investimento M4C2- 1.2, pari a 600 milioni di euro.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, relative ai vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council avvengono anche in deroga alle facoltà assunzionali e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnate alle università statali secondo il riparto del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei programmi di ricerca di cui al comma 2 è considerato merito eccezionale ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e non richiede la valutazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 16. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca e comunque nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono assumere per chiamata diretta i vincitori dei programmi di ricerca di cui al primo periodo, anche in deroga ai limiti quantitativi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni di cui al presente articolo finalizzate ad incentivare l'accoglimento dei ricercatori presso le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

4-bis. All'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato dei componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-ter. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro, al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche»;

b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

«l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l-ter) facoltà di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina contrattuale».

4-quater. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1, secondo periodo, non costituiscono incremento del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012.»

6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, la parola «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

6-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5, del suddetto Piano, l'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (Gruppi e settori scientifico-disciplinari). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie.

2. I gruppi scientifico-disciplinari:

a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;

b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e all'indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.

3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non può essere superiore a quello dei settori concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015.

4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonché alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari è effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro».

6-ter. Alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi, in ogni caso, le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.

6-quater. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 99 è abrogato.

6-quinquies. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

6-sexies. All'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: «frontale», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste»;

b) al terzo periodo:

1) la parola: «frontale» è sostituita dalle seguenti: «per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste»;

2) dopo le parole: «della diversità dei» sono inserite le seguenti: «gruppi e dei»;

3) le parole: «decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di ateneo, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168».

6-septies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. (Contratti di ricerca). - 1. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati 'contratti di ricercà, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono altresì concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

6-octies. All'articolo 35, comma 3, lettera e-ter), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «master universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti: «o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «master universitario di secondo livello» sono inserite le seguenti: «o al contratto di ricerca».

6-novies. Le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono stipulare contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad uno o più settori artistico-disciplinari, esclusivamente ricorrendo a finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione. Per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

6-decies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando»;

b) al comma 2:

1) all'alinea, dopo le parole: «I destinatari» sono inserite le seguenti: «dei contratti di cui al comma 1»;

2) alla lettera a), le parole: «settore concorsuale» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo scientifico-disciplinare»;

3) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3»;

4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto»;

d) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3, lettere a) e b),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione»;

f) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento»;

g) il comma 7 è abrogato;

h) al comma 8:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo, le parole: «lettera b),» sono soppresse;

i) al comma 9, le parole: «, lettere a) e b),» sono soppresse;

l) al comma 9-ter, le parole: «, lettera b),», ovunque ricorrono, e la parola: «triennale» sono soppresse;

m) dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:

«9-quater. L'attività didattica, di ricerca e di terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

6-undecies. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: «, lettera b)» fino alla fine del comma sono soppresse;

b) all'articolo 29, comma 5, le parole: «lettera b),» sono soppresse.

6-duodecies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-decies e 6-undecies si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-terdecies. Ferma restando la possibilità di indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono altresì indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle procedure di cui al primo periodo e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le università possono utilizzare le risorse relative ai piani straordinari di cui al primo periodo anche al fine di stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo.

6-quaterdecies. Fino al 31 dicembre 2023, limitatamente alle risorse già programmate ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, sono stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.4

6-quinquiesdecies. Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.

6-sexiesdecies. Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-septiesdecies. Fino al 31 dicembre 2026, le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.5

6-duodevicies. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

6-undevicies. Il limite temporale di dodici anni di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non rientrano nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dal presente articolo. L'esclusione dalle procedure di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, disposta ai sensi dello stesso comma 6-decies, lettera b), numero 3), non si applica ai titolari dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-vicies. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi dell'Investimento 6 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:

«Art. 24-ter. (Tecnologi a tempo indeterminato). - 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale di categoria EP.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis».

6-vicies semel. In via di prima applicazione e comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 6-vicies del presente articolo, le procedure concorsuali di cui al medesimo articolo 24-ter prevedono una riserva, pari al 50 per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio, nonché per il personale che ha prestato servizio come tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6-vicies bis. Al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al PNRR negli specifici ambiti di competenza, il personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di spettanza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di cui al primo periodo della lettera a) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo è disciplinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legisaltivo 25 novembre 2016, n. 218. I ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.

6-vicies ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: «, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato» sono soppresse.

6-vicies quater. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalità di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 5, che può essere composta da rappresentati indicati dal solo Ministero dell'università e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».6

4

Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a) e b), D.L. 29.12.2022, n. 198, conv. con modif. da L. 24.02.2023, n. 14.

5

Comma così modificato dall'art. 26, comma 5, D.L. 24.02.2023, n. 13, conv. con modif. da L. 21.04.2023, n. 41.

6

Comma sostituito dall'art. 39, comma 1, D.L. 09.08.2022, n. 115, conv. con modif. da L. 21.09.2022, n. 142.