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Decreto legge 30.04.2022, n. 36

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (G.U. 30.04.2022, n. 100)

Capo I - Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca

Art. 12 - Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione

1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

«c-bis) il Vicepresidente, se nominato»;

a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole «Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, che lo presiede,» sono inserite le seguenti: «dal Vicepresidente,»;

b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.

4-ter. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa con la nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente può essere confermato per una sola volta. Se dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolta a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una delle predette posizioni»;

b-bis) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Segretario generale è nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione a tal fine delegato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Segretario generale dura in carica quattro anni e può essere confermato»;

c) all'articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non dirigenziale, ventotto unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1, mediante apposite procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere valorizzate le esperienze lavorative maturate dai titolari di contratti stipulati nell'ultimo triennio per lo svolgimento di attività di tutoraggio ai sensi del comma 1-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.916.248 annui a decorrere dall'anno 2023.»;

d) all'articolo 12:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono svolgersi presso la sede distaccata di Caserta e presso poli formativi localizzati sul territorio nazionale.»;

2) al comma 2, dopo le parole «di una sede distaccata» sono aggiunte le seguenti: «o di un polo formativo»;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Dall'istituzione dei poli formativi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai connessi adempimenti della Scuola quest'ultima provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.»;

e) all'articolo 13, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al fine di assicurare alla Scuola lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e attraverso procedure concorsuali pubbliche, ai sensi dell'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a trenta unità di personale di categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3 e a trenta unità di personale di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.974.422 annui a decorrere dall'anno 2023.

2-ter. Dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, presso la Scuola opera un contingente di personale in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento delle attività istituzionali della Scuola stessa, assunto, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

2-quater. Il contingente di personale di cui al comma 2-ter non può superare le venti unità della categoria B, posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ripartite in dieci unità per le attività di supporto alla didattica e dieci unità per le attività di supporto alla gestione amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle procedure concorsuali che la Scuola svolge e alle funzioni di reingegnerizzazione dei processi di lavoro.

2-quinquies. La durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 2-ter, i quali non sono rinnovabili, non può essere superiore a trentasei mesi.

2-sexies. Per l'attuazione dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies è autorizzata la spesa di euro 705.487 per l'anno 2022 e di euro 1.209.405 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

2-septies. Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle funzioni relative alle procedure concorsuali e di quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di due unità dirigenziali di livello non generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, commi 6 o 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 176.576 per l'anno 2022 e di euro 353.152 a decorrere dall'anno 2023.

2-octies. La Scuola provvede ai costi per la gestione dei concorsi pubblici e per le spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui ai commi 2-bis e seguenti nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.»;

e-bis) all'articolo 14, al comma 2 è premesso il seguente:

«1-ter. Il Vicepresidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non sia svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento, incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, al Vicepresidente compete un trattamento economico determinato con le modalità di cui al periodo precedente. Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 euro per l'anno 2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023»;

e-ter) all'articolo 14, il comma 1-bis è abrogato.

2. All'articolo 16 del decreto del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, i commi 4 e 5 sono abrogati.

2-bis. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «Fino al 31 dicembre 2026,» sono soppresse.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere c), e) ed e-bis), pari a euro 1.032.425 per l'anno 2022, a euro 7.754.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e a euro 6.545.085 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede quanto a 1.032.425 per l'anno 2022 e euro 4.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 3.254.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e euro 2.045.085 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b-bis), pari ad euro 165.269 per l'anno 2022 e ad euro 330.537 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.