D.P.C.M. 09.09.2021
1. Per procedere all'inquadramento nei ruoli dello Stato, ciascuna istituzione redige, per ciascun settore disciplinare per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'art. 3, comma 6, e distintamente per gli elenchi «A» e «B», una graduatoria per il personale docente e, per ciascun profilo tecnico-amministrativo e distintamente per gli elenchi «A» e «B», una graduatoria per il personale tecnico-amministrativo, in base ai punteggi indicati di seguito:
a. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, titolare di un contratto a tempo indeterminato rientrante nell'ex comparto AFAM: punti 10 per ogni anno accademico di titolarità nel medesimo Settore disciplinare presso l'istituzione che redige la graduatoria o presso altre Istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, anche l'anno accademico in corso;
b. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, titolare di un contratto a tempo indeterminato rientrante nell'ex comparto AFAM: punti 5 per ogni anno accademico di titolarità in altro Settore disciplinare presso l'istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, anche l'anno accademico in corso;
c. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato rientrante nell'ex comparto AFAM: punti 8 per ogni anno accademico di titolarità (intendendo, a tal fine, l'aver svolto nel corso del medesimo anno accademico almeno centoventicinque ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma) nel medesimo Settore disciplinare presso l'istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l'anno accademico in corso;
d. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato rientrante nell'ex comparto AFAM: punti 3 per ogni anno accademico di titolarità (intendendo, a tal fine, l'aver svolto nel medesimo anno accademico almeno centoventicinque ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma) in altro Settore disciplinare presso l'istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l'anno accademico in corso;
e. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto di lavoro flessibile: punti 7 per ogni anno accademico di titolarità (intendendo, a tal fine, l'aver svolto nel medesimo anno accademico almeno centoventicinque ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma) nel medesimo Settore disciplinare presso l'istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l'anno accademico in corso;
f. per il personale docente, reclutato in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto di lavoro flessibile: punti 2 per ogni anno accademico di titolarità (intendendo, a tal fine, l'aver svolto nel medesimo anno accademico almeno centoventicinque ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma) in altro Settore disciplinare presso l'istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l'anno accademico in corso;
g. per il personale tecnico-amministrativo, reclutato in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, titolare di un contratto a tempo indeterminato rientrante nell'ex comparto AFAM o nell'ex comparto regioni e autonomie locali: punti 1 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio effettivo, prestato presso l'istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
h. per il personale tecnico-amministrativo, reclutato in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato rientrante nell'ex comparto AFAM o nell'ex comparto regioni e autonomie locali: punti 0,8 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio effettivo prestato presso l'istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
i. per il personale tecnico-amministrativo reclutato in base alle procedure di cui all'art. 4, comma 6, che ha prestato servizio con contratto di lavoro flessibile: punti 0,7 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio effettivo prestato presso l'istituzione che redige la graduatoria o presso altre istituzioni statizzande e/o istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. I punteggi di cui al comma 1, se attribuiti per servizi relativi ai corsi di cui all'art. 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, sono moltiplicati per un coefficiente pari a 0,3 (zero virgola tre) nella sola porzione riferita a tali servizi.
3. Al momento della formazione delle graduatorie di cui al comma 1 è attribuita, in ogni caso e a prescindere dal punteggio attribuito, priorità al personale in servizio con contratto a tempo indeterminato.
4. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli dello Stato, per il solo personale docente, è attribuito un punteggio aggiuntivo a coloro che sono in possesso dei titoli accademici e professionali, come di seguito specificato:
a. diploma conseguito in base al previgente ordinamento o diploma accademico di II livello rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 1 della legge n. 508 del 1999, dalle istituzioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca, o titolo di studio equivalente rilasciato da istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da università statali o non statali legalmente riconosciute: punti 10 per ciascun titolo attinente al medesimo Settore disciplinare e punti 5 per ciascun titolo attinente ad altro Settore disciplinare;
b. diploma conseguito in base al previgente ordinamento o diploma accademico di I livello rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 1 della legge n. 508 del 1999, dalle istituzioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca, o titolo di studio equivalente rilasciato da istituzioni di istruzione superiore estere, laurea rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute: punti 6 per ciascun titolo attinente al medesimo Settore disciplinare, punti 3 per ciascun titolo attinente ad altro Settore disciplinare. Tali titoli sono oggetto di valutazione solo se non è attribuito il punteggio di cui alla lettera a. del presente comma;
c. diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia nazionale di S. Cecilia in Roma: punti 10 per ciascun titolo;
d. dottorato di ricerca rilasciato da università statali e non statali legalmente riconosciute, o titolo di studio equivalente rilasciato da istituzioni di istruzione superiore estere, o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005: punti 8 per ciascun titolo;
e. master di I o di II livello rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 1 della legge n. 508 del 1999, dalle istituzioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca, o titolo di studio equivalente rilasciato da istituzioni di istruzione superiore estere, da università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento post lauream di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005: punti 2 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 4.
5. In caso di accorpamento o soppressione dell'istituzione, disposti ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 febbraio 2019, n. 121, si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini della determinazione e approvazione delle dotazioni organiche, nonché dell'inquadramento del relativo personale nei ruoli dello Stato. Le procedure previste dall'art. 3, al comma 6, dall'art. 4 e dal presente articolo, ai commi da 1 a 4, sono poste in essere dall'istituzione. Se l'istituzione non provvede, il potere sostitutivo è attribuito al competente ufficio del Ministero dell'università e della ricerca. L'assegnazione del personale presso le sedi delle istituzioni statali o in corso di statizzazione è disposta sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.