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D.P.C.M. 09.09.2021

Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali. (G.U. 28.10.2021, n. 258)

Art. 6 - Inquadramento contrattuale

1. L'inquadramento avviene mediante la sottoscrizione di contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito dei profili professionali previsti per la sezione AFAM dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Istruzione e ricerca», con assegnazione all'istituzione per la quale l'istanza di inquadramento presentata è stata accolta.

2. Per il personale già in servizio con contratto di natura subordinata stipulato ai sensi del CCNL del comparto Istruzione e ricerca ovvero ai sensi di precedente CCNL del comparto AFAM, l'inquadramento avviene nell'ambito della medesima classe stipendiale di appartenenza, ovvero in base ai servizi prestati e valutati ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al comma 1, nonché ai servizi prestati precedentemente. Ai fini dell'applicazione dell'art. 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994, richiamato dall'art. 19 del CCNL del comparto AFAM del 4 agosto 2010, è riconosciuto il servizio pre-ruolo anche prestato negli istituti musicali pareggiati e nelle accademie di belle arti legalmente riconosciute.

3. Per il personale già in servizio con contratto di natura subordinata stipulato ai sensi di CCNL diverso da quello di cui al comma 1, l'inquadramento avviene nella classe stipendiale con 0-2 anni di anzianità di servizio del CCNL Istruzione e ricerca - sezione AFAM. Il personale conserva il trattamento economico complessivo precedente ove più favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta mediante assegno personale, progressivamente riassorbibile al maturare dell'anzianità di servizio.

4. Per il personale già in servizio con contratto di natura diversa da quelli di cui ai commi 1 e 2, l'inquadramento avviene nella classe stipendiale con 0-2 anni di anzianità di servizio del CCNL Istruzione e ricerca - sezione AFAM. Il personale conserva il trattamento economico complessivo precedente su base annua ove più favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta mediante assegno personale, progressivamente riassorbibile al maturare dell'anzianità di servizio.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 rimangono in vigore fino a diverso inquadramento, definito con uno o più decreti del Ministero dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.