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D.P.C.M. 09.09.2021

Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali. (G.U. 28.10.2021, n. 258)

Art. 4 - Inquadramento del personale

1. Alla luce della definizione delle dotazioni organiche, il processo di inquadramento nei ruoli dello Stato avviene secondo le modalità indicate di seguito.

2. Ai fini dell'inquadramento, ciascuna istituzione predispone due distinti elenchi.

3. Nell'«Elenco A» è collocato il personale, che, presentata apposita istanza, risulta in possesso dei seguenti requisiti:

a. essere in servizio presso l'istituzione alla data del 24 giugno 2017 con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato relativo al medesimo profilo professionale e, per i docenti, al medesimo settore disciplinare per i quali si presenta istanza;

b. per il personale docente, se in servizio alla data del 24 giugno 2017 con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, intendendo, a tal fine, l'aver prestato servizio per tre anni accademici, con svolgimento per ciascuno di tali anni di almeno centoventicinque ore di insegnamento, presso le istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché presso le istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma nel corso del medesimo anno accademico, e computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l'anno accademico 2020/2021, ancorché non ancora svolte;

c. per il personale tecnico amministrativo, se in servizio con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

4. Nell'«Elenco B» è collocato il personale non iscritto nell' «Elenco A», il quale, presentata apposita istanza, risulta in possesso dei seguenti requisiti:

a. essere in servizio presso l'istituzione alla data del 1° dicembre 2020 con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato o con contratto di lavoro flessibile relativo al medesimo profilo professionale e, per i docenti, al medesimo settore disciplinare per i quali si presenta istanza;

b. per il personale docente, se in servizio con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, intendendo, a tal fine, l'aver prestato servizio per tre anni accademici, con svolgimento, per ciascuno di tali anni, di almeno centoventicinque ore di insegnamento, presso le istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché presso le istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma nel corso del medesimo anno accademico, e computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l'anno accademico 2020/2021 ancorché non ancora svolte;

c. per il personale tecnico-amministrativo, se in servizio con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

5. L'istituzione verifica che la modalità utilizzata per la selezione, che ha dato luogo alla stipula del contratto, è riconducibile a una procedura concorsuale pubblica ai sensi del comma 6.

6. Ai fini del presente decreto, per procedura concorsuale pubblica si intende qualsiasi procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero prevista in una normativa di legge. Ai fini del presente decreto rilevano le seguenti fattispecie di selezione del personale a tempo indeterminato, determinato o con contratto di lavoro flessibile:

a. per il personale docente, concorso per esami e/o titoli, collocazione in una graduatoria nazionale e/o d'istituto e/o ad esaurimento, ovvero procedura comparativa;

b. per il personale tecnico amministrativo, concorso per esami e/o titoli, collocazione in una graduatoria nazionale e/o d'istituto e/o ad esaurimento o procedura comparativa ovvero, per il profilo di coadiutore, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.

7. Il passaggio nei ruoli avviene, prioritariamente, per il personale collocato nell'«Elenco A» e, in subordine, per il personale collocato nell'«Elenco B», secondo l'ordine delle graduatorie di cui all'art. 5, nei limiti della dotazione organica approvata con decreto di statizzazione e delle risorse a tal fine stanziate.