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D.P.C.M. 09.09.2021

Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali. (G.U. 28.10.2021, n. 258)

Art. 3 - Determinazione della dotazione organica d'istituzione

1. La dotazione organica del personale docente di ciascuna istituzione è pari, per ogni ruolo docente, complessivamente al:

a. personale docente, in servizio presso le istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b. personale docente, in servizio presso le istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con un impegno orario, nell'anno accademico 2016/2017, pari ad almeno centoventicinque ore;

c. personale docente, in servizio presso le istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro flessibile con un impegno orario, nell'anno accademico 2016/2017, pari ad almeno centoventicinque ore.

2. La dotazione organica del personale tecnico-amministrativo di ciascuna istituzione è pari, per ogni profilo professionale come individuato in base agli atti risultanti dalla domanda di statizzazione, complessivamente al:

a. personale non docente, in servizio presso le istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b. personale non docente, in servizio presso le istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

c. personale non docente, in servizio presso le istituzioni al 24 giugno 2017, con contratto di lavoro flessibile.

3. Nei limiti della spesa relativa alla dotazione organica complessiva di cui all'art. 2 valutata al costo equivalente, le dotazioni organiche d'istituzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere integrate in base ai seguenti criteri, indicati in ordine di priorità:

a. attribuzione di un direttore amministrativo - EP2 ad ogni istituzione che ne sia priva, considerando, a tal fine, come istituzione ogni insieme di istituzioni che abbiano presentato progetti di fusione ovvero ogni insieme di istituzioni che abbiano presentato progetti di federazione che prevedano un solo direttore amministrativo;

b. attribuzione di un direttore di ragioneria - EP1 ad ogni istituzione che ne sia priva, considerando, a tal fine, come istituzione ogni insieme di istituzioni che abbiano presentato progetti di fusione ovvero ogni insieme di istituzioni che abbiano presentato progetti di federazione che prevedano un solo direttore di ragioneria;

c. attribuzione di assistenti ad ogni istituzione che ne abbia un numero inferiore a tre, fino al raggiungimento di tre assistenti in organico, considerando, a tal fine, come istituzione ogni insieme di istituzioni che abbiano presentato progetti di fusione;

d. attribuzione di coadiutori ad ogni istituzione che ne abbia un numero inferiore a quattro, fino al raggiungimento di quattro coadiutori in organico, considerando, a tal fine, come istituzione ogni insieme di istituzioni che abbiano presentato progetti di fusione;

e. attribuzione di docenti ad ogni istituzione che presenti un rapporto tra il numero di studenti, calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2019, e il numero di docenti superiore a ventidue, fino al raggiungimento di un rapporto pari a ventidue, arrotondando per difetto valori compresi tra ventidue e ventitré.

4. La dotazione organica di ciascuna Istituzione è rideterminabile da parte della medesima istituzione ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera d), e comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.

5. Le conversioni di posti di organico vacanti del personale docente in posti del personale tecnico-amministrativo e viceversa sono possibili in seguito all'avvenuta statizzazione e al completamento dell'inquadramento del personale di cui all'art. 4 del presente decreto.

6. Ai fini dell'inquadramento del personale di cui all'art. 4 del presente decreto e delle successive procedure di statizzazione, le istituzioni, a seguito dell'adozione del decreto di statizzazione che approva la dotazione organica, comunicano al Ministero dell'università e della ricerca la ripartizione della dotazione organica di personale docente in cattedre e settori disciplinari, previa delibera del consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico. L'individuazione delle cattedre e le eventuali successive conversioni di cattedra non costituiscono variazione della dotazione organica.

7. L'individuazione di cattedre di docenza di II fascia comporta, per ciascuna cattedra, l'accantonamento della differenza tra il costo equivalente di un docente di I fascia e il costo equivalente di un docente di II fascia, ai fini della trasformazione delle cattedre di II fascia in cattedre di I fascia ai sensi dell'art. 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.