Decreto M.I. 19.11.2021, n. 328
Centri Territoriali di Supporto (CTS), ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Modalità di individuazione dei Centri territoriali di supporto
Art. 3 - Monitoraggio
Art. 4 - Oneri
Formula iniziale
IL MINISTRO
Visto l'articolo 1 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, il cui scopo è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità;
Vista la legge 13 luglio 2015, n.107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c);
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 139 e seguenti;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Vista la direttiva ministeriale 27 dicembre 2012, recante «Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica» e le relative indicazioni operative di cui alla circolare ministeriale 6 marzo 2013, n. 8;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2018, n. 338 sui Gruppi di lavoro interistituzionali regionali (GLIR), ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
Visto in particolare, l'articolo 9, comma 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 secondo cui "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate, quali Centri territoriali di supporto (CTS), istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità. I CTS, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio, attivano modalità di collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione";
Acquisito il parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, espresso nella seduta del 30 agosto 2021;
Preso atto del parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (d'ora in poi CSPI), espresso nella seduta n. 62 del 1° ottobre 2021;
Ritenuto di riesaminare il provvedimento alla luce del predetto parere del CSPI;
Ritenuto altresì, di acquisire nuovamente il parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, in considerazione delle modifiche introdotte in accoglimento delle indicazioni del CSPI;
Acquisito il parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica sul nuovo schema di decreto, espresso nella seduta del 3 novembre 2021;
Acquisito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sul nuovo schema di decreto, espresso nella seduta plenaria n. 66 del 17 novembre 2021;
Ritenuto di accogliere, anche con riformulazioni, le richieste del CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la materia e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
Informate le Organizzazioni sindacali in data 13 settembre 2021
DECRETA
1. Il presente decreto disciplina le modalità di individuazione dei Centri Territoriali di Supporto (CTS), al fine di garantire la presenza sul territorio di istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità.
2. I CTS, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio, attivano modalità di collaborazione con i Gruppi per l'Inclusione Territoriale (GIT) per il supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione.
1. Con decreto del Direttore generale o del Dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale è individuato un CTS in ciascuna provincia. Nelle città metropolitane, in ragione della complessità e della numerosità delle scuole, i CTS possono essere individuati anche in numero maggiore di uno. I CTS possono coincidere con le scuole polo per l'inclusione.
2. Gli Uffici scolastici regionali individuano i Centri territoriali di supporto tenendo conto dei seguenti criteri:
a) scuole che abbiano già svolto il ruolo di capofila di rete in progetti sull'inclusione scolastica e/o di CTS o che siano state individuate come scuola polo per l'inclusione;
b) numerosità di progetti inerenti alla disabilità, attivazione di buone pratiche svolte nell'ultimo triennio e gestione di finanziamenti pubblici per progetti rivolti all'inclusione scolastica;
c) competenze, risorse professionali e organizzative, come desumibili dal Piano annuale per l'inclusione dell'ultimo triennio;
d) attivazione degli Sportelli per l'autismo di cui al decreto ministeriale 16 giugno 2015 n. 435;
e) progetti e iniziative di inclusione scolastica e sociale anche in collaborazione con gli enti territoriali o altri soggetti istituzionali o del privato sociale.
3. Gli Uffici scolastici regionali provvedono altresì a costituire la rete regionale dei Centri territoriali di supporto, individuano un capofila e trasmettono alla Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico il decreto di individuazione e costituzione della rete.
4. Ciascun CTS svolge le proprie attività secondo la direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 e le indicazioni operative fornite dall'Amministrazione.
1. Gli Uffici scolastici regionali coordinano e monitorano, nell'ambito del territorio di competenza, le attività dei CTS con azioni di supporto e accompagnamento.
2. Il Direttore generale o il Dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale trasmette annualmente una relazione sul funzionamento e sull'attività svolta dai CTS del territorio di propria competenza alla Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico.
1. Dall'individuazione dei CTS non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge
 
          