Decreto M.I. 19.11.2021, n. 328
1. Con decreto del Direttore generale o del Dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale è individuato un CTS in ciascuna provincia. Nelle città metropolitane, in ragione della complessità e della numerosità delle scuole, i CTS possono essere individuati anche in numero maggiore di uno. I CTS possono coincidere con le scuole polo per l'inclusione.
2. Gli Uffici scolastici regionali individuano i Centri territoriali di supporto tenendo conto dei seguenti criteri:
a) scuole che abbiano già svolto il ruolo di capofila di rete in progetti sull'inclusione scolastica e/o di CTS o che siano state individuate come scuola polo per l'inclusione;
b) numerosità di progetti inerenti alla disabilità, attivazione di buone pratiche svolte nell'ultimo triennio e gestione di finanziamenti pubblici per progetti rivolti all'inclusione scolastica;
c) competenze, risorse professionali e organizzative, come desumibili dal Piano annuale per l'inclusione dell'ultimo triennio;
d) attivazione degli Sportelli per l'autismo di cui al decreto ministeriale 16 giugno 2015 n. 435;
e) progetti e iniziative di inclusione scolastica e sociale anche in collaborazione con gli enti territoriali o altri soggetti istituzionali o del privato sociale.
3. Gli Uffici scolastici regionali provvedono altresì a costituire la rete regionale dei Centri territoriali di supporto, individuano un capofila e trasmettono alla Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico il decreto di individuazione e costituzione della rete.
4. Ciascun CTS svolge le proprie attività secondo la direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 e le indicazioni operative fornite dall'Amministrazione.