Decreto M.I. 03.12.2021, n. 344
Decreto concernente l'ampliamento e l'adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado.
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Soggetti destinatari
Art. 3 - Attivazione del Piano
Art. 4 - Caratteristiche dei progetti
Art. 5 - Requisiti di partecipazione
Art. 6 - Selezione delle proposte progettuali
Art. 7 - Esame di Stato per i percorsi sperimentali quadriennali
Art. 8 - Comitati scientifici regionali
Art. 9 - Comitato scientifico nazionale
Art. 10 - Rinnovo sperimentazioni di percorsi quadriennali in corso
Art. 11 - Regione Valle d'Aosta e Province Autonome di Trento e Bolzano
Formula iniziale
IL MINISTRO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'articolo 11, concernente iniziative finalizzate all'innovazione metodologico-didattica;
Visto l'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, relativo alla quota di flessibilità del curricolo riservata alle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, concernente la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, ed in particolare l'articolo 2;
Vista la legge del 13 luglio 2015, n. 107, di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 nn. 88 e 89, recanti norme concernenti, rispettivamente, il riordino degli Istituti tecnici e dei Licei;
Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2010, n. 211, recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti dai percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";
Viste la direttiva del 15 luglio 2010, n. 57, concernente le Linee Guida relative al primo biennio degli Istituti tecnici e la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, concernente le Linee Guida relative al secondo biennio e al quinto anno degli Istituti tecnici;
Visto il decreto ministeriale 23 agosto 2019, n. 766, recante "Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale";
Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 567, per la promozione di un Piano nazionale di innovazione ordinamentale finalizzato alla sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado a partire dal primo anno di corso;
Visto il decreto dipartimentale 18 ottobre 2017, n. 820, recante Avviso pubblico per l'avvio della sperimentazione dei percorsi quadriennali a partire dall'anno scolastico 2018/2019;
Visto il decreto direttoriale 28 dicembre 2017, n. 1568, con il quale sono state autorizzate ad avviare il percorso quadriennale cento istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, e il relativo Allegato;
Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2018, n. 89, con il quale è stato esteso il numero di istituzioni scolastiche autorizzate a sperimentare percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, e il relativo Allegato;
Considerate le valutazioni della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, concernenti i risultati del Piano di innovazione ordinamentale di cui ai citati decreti ministeriali 3 agosto 2017, n. 567 e 2 febbraio 2018, n. 89, come emergenti dalla relazione del Comitato scientifico nazionale, costituito con decreto ministeriale 21 maggio 2018, n. 41, in esito al primo anno dei percorsi, nonché dalla relazione elaborata dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) a seguito dell'esame degli esiti relativi al terzo anno dei medesimi percorsi;
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia e, in particolare, la Missione 4C1.1- Riforma 1.4 - Riforma del Sistema di orientamento, in cui è previsto l'ampliamento della sperimentazione dei licei e degli istituti tecnici quadriennali;
Considerato che i percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, andranno a regime nell'anno scolastico 2022/2023;
Acquisito il parere negativo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (d'ora in avanti CSPI), reso nella seduta n. 66 del 17 novembre;
Ritenuto di non accogliere il richiamato parere del CSPI, stante la valenza strategica del provvedimento all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui alla Missione 4C1.1 - Riforma 1.4;
Decreta
1. Ai fini dell'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e del curricolo di scuola, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, viene rinnovato e ampliato il Piano nazionale di innovazione ordinamentale di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado (di seguito "Piano").
2. Il Piano rinnova la sperimentazione ed amplia il numero di istituzioni scolastiche statali e paritarie del secondo ciclo di istruzione che possono aderirvi, realizzando la riduzione di un anno dei percorsi quinquennali di istruzione secondaria di secondo grado dei licei e degli istituti tecnici.
3. Al Piano sono ammessi anche i percorsi di istruzione professionale, come ridefiniti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, secondo le modalità di cui al successivo articolo 3.
4. I percorsi quadriennali garantiscono l'insegnamento di tutte le discipline previste dall'indirizzo di studi di riferimento, ivi compreso l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, compresa la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile e il potenziamento delle discipline STEM, attraverso il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall'autonomia delle istituzioni scolastiche, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative, alla didattica digitale e all'utilizzo di tutte le risorse strumentali e professionali disponibili, nei limiti dell'organico dell'autonomia.
5. I corsi di studi assicurano agli studenti il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze, previsti per il quinto anno di corso, entro il termine del quarto anno.
1. Sono ammesse a partecipare al Piano, previa selezione pubblica, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, che presentino progetti di innovazione metodologico-didattica finalizzati alla realizzazione di percorsi quadriennali di cui all'articolo 1, relativi agli indirizzi di liceo, di istituto tecnico e di istituto professionale.
1. A partire dall'anno scolastico 2022/2023, gli istituti con percorsi liceali e tecnici, selezionati secondo le modalità previste dal successivo articolo 6, sono autorizzati alla sperimentazione di un percorso di studi quadriennale, che potrà interessare una classe prima di un solo indirizzo di studi già attivato per ciascuna istituzione scolastica coinvolta.
2. Gli istituti professionali, selezionati secondo le modalità previste dal successivo articolo 6, sono autorizzati ad attivare una prima classe di percorso quadriennale, per un solo indirizzo di studi già attivato, a partire dall'anno scolastico 2023/2024.
3. Al termine del ciclo quadriennale, previa valutazione positiva da parte del Comitato Scientifico Nazionale di cui al successivo articolo 9, la sperimentazione nazionale può essere rinnovata.
4. In caso di mancato rinnovo, a seguito di valutazione non positiva del citato Comitato Scientifico Nazionale al termine del ciclo quadriennale, le sole classi intermedie già funzionanti sono autorizzate a completare il ciclo sperimentale fino ad esaurimento.
1. I progetti presentati dalle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2, elaborati sulla base delle indicazioni e dei criteri qualitativi individuati in un apposito Avviso nazionale di selezione pubblica (di seguito "Avviso"), emanato dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, si qualificano per un elevato livello di innovazione in ordine all'articolazione e alla rimodulazione dei piani di studio, all'utilizzo delle tecnologie e delle attività laboratoriali, all'adozione di metodologie innovative, alla didattica digitale, all'insegnamento con metodologia CLIL, alla modulazione degli obiettivi specifici di apprendimento nell'ottica della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile, al potenziamento delle discipline STEM, ai processi di continuità e orientamento con la scuola secondaria di primo grado, il mondo del lavoro, gli ordini professionali, l'università e i percorsi terziari non accademici.
2. A tal fine, sulla base dell'Avviso di cui al comma 1, gli Uffici scolastici regionali acquisiscono, nel rispetto del principio di trasparenza, le proposte progettuali delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, aventi i requisiti di cui al successivo articolo 5.
1. Le istituzioni scolastiche che intendono partecipare al Piano di cui all'articolo 1 predispongono, previa deliberazione degli organi collegiali competenti e in linea con gli orientamenti del Piano triennale dell'offerta formativa, un progetto di sperimentazione di un percorso quadriennale che abbia le seguenti caratteristiche:
a) indicazione dell'indirizzo - liceale, tecnico o professionale - cui si riferisce il percorso sperimentale quadriennale, ai fini del rilascio, al termine dei quattro anni di corso, del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
b) attivazione di una classe prima sperimentale con il numero di studenti previsto dalla normativa vigente, previa presentazione di specifica domanda di iscrizione da parte dei genitori degli studenti; il progetto indica, pena esclusione dalla procedura di selezione, i criteri di priorità deliberati dal Consiglio di istituto da applicare in caso di eccedenza di richieste di iscrizione; in ogni caso il percorso quadriennale deve essere distinto dal percorso ordinamentale e la classe sperimentale non può essere articolata con altra classe di percorso quinquennale già attivato nell'istituto statale o paritario; non possono essere accolte iscrizioni di studenti che non abbiano effettuato un pregresso e regolare percorso scolastico di otto anni e di studenti provenienti da percorsi di istruzione secondaria di secondo grado quinquennali. Ai fini dell'esame di Stato, non possono essere assegnati alla classe sperimentale candidati esterni;
c) realizzazione di progetti di continuità e orientamento con la scuola secondaria di primo grado, con il mondo del lavoro, con gli ordini professionali, con l'università e i percorsi terziari non accademici;
d) potenziamento dell'apprendimento linguistico attraverso l'insegnamento di almeno una disciplina non linguistica con metodologia CLIL, a partire dal terzo anno di corso;
e) valorizzazione delle attività laboratoriali e dell'adozione di metodologie didattiche innovative, nonché dell'utilizzo delle tecnologie didattiche per l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e trasversali, anche attraverso diverse articolazioni del gruppo classe;
f) possibilità di effettuare insegnamenti curricolari on line, mediante l'utilizzo di piattaforme digitali che consentano di registrare le presenze degli studenti per un numero di ore non superiore al dieci per cento dell'orario annuale previsto dal progetto di sperimentazione;
g) potenziamento delle discipline STEM;
h) introduzione di moduli curricolari orientati ai temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile;
i) articolazione del curricolo attraverso l'attivazione di insegnamenti opzionali, anche in funzione orientativa, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 7 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
j) adeguamento e rimodulazione del calendario scolastico annuale e dell'orario settimanale delle lezioni, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del1999, anche al fine di compensare, almeno in parte, la riduzione di una annualità del percorso scolastico, per il conseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento previsti per ciascun indirizzo di studi e per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a partire dal secondo anno di corso.
1. La selezione delle proposte progettuali pervenute dalle istituzioni scolastiche è effettuata da una apposita Commissione tecnica territoriale, nominata dal Direttore generale o dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e composta da dirigenti tecnici e personale dell'amministrazione o scolastico di elevata specializzazione.
2. La Commissione valuta le proposte progettuali debitamente pervenute sulla base dei seguenti criteri:
a) coerenza del progetto con le finalità dell'articolo 1 e ricorrenza dei requisiti indicati nell'articolo 5;
b) equilibrata distribuzione delle classi sperimentali a livello regionale ed equilibrato coinvolgimento, nel Piano, dei percorsi ordinamentali di istruzione liceale, tecnica e professionale;
3. La Commissione ha a disposizione 100 punti da assegnare alle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche. Sono valutate positivamente le proposte che conseguono un punteggio non inferiore a 50/100.
4. L'Avviso di cui all'articolo 4 individua il numero massimo di classi prime da autorizzare per ciascun Ufficio scolastico regionale, tenendo a riferimento il totale delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo e il numero degli studenti frequentanti tali scuole nell'anno scolastico 2021/2022 nei rispettivi territori, per un totale di mille nuove classi prime sperimentali.
5. Nel caso di mancato raggiungimento del numero di classi sperimentali autorizzabili per ciascuna regione, ovvero di valutazione negativa, con successivo provvedimento si procede a compensazione fino al raggiungimento del numero massimo di mille nuove classi prime sperimentali.
6. Gli Uffici scolastici regionali provvedono a riconoscere la parità scolastica, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, ai percorsi sperimentali autorizzati e attivati ai sensi del presente Piano presso istituti scolastici già riconosciuti paritari.
1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo e rilascio dei titoli di studio finali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, che devono riferirsi ai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado del vigente ordinamento.
2. L'attribuzione del credito scolastico viene effettuata secondo le vigenti disposizioni al termine del secondo, del terzo e del quarto anno di corso.
3. Considerato il carattere sperimentale del percorso di studi quadriennali, non è consentita l'ammissione agli esami di Stato con abbreviazione di un anno per merito.
1. I Comitati scientifici regionali, costituiti presso ogni Ufficio scolastico regionale, monitorano ogni anno, sulla base di criteri definiti dal Comitato scientifico nazionale di cui al successivo articolo 9, gli esiti della sperimentazione, con particolare riguardo al coinvolgimento di tutte le discipline e di tutti gli insegnamenti nel progetto di innovazione e al raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento previsti per ciascun indirizzo di studio.
2. Annualmente i Comitati scientifici regionali predispongono una relazione in merito agli sviluppi e agli esiti del progetto, da trasmettere entro il 31 dicembre successivo alla conclusione dell'anno scolastico di riferimento, al Comitato scientifico nazionale di cui al successivo articolo 9.
3. A supporto delle attività dei Comitati scientifici regionali, ogni Ufficio scolastico regionale può disporre visite presso le istituzioni scolastiche selezionate, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 5 e, più in generale, dal presente decreto.
1. Il Comitato scientifico nazionale, nominato dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, monitora l'andamento qualitativo dei percorsi, anche attraverso il supporto dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire), valuta l'andamento nazionale del Piano e predispone annualmente una relazione da trasmettere al Ministro dell'istruzione.
2. Il Comitato scientifico nazionale cura, altresì, la predisposizione di misure di formazione, nell'ambito del Piano nazionale di formazione dei docenti, nonché di accompagnamento e sostegno delle istituzioni scolastiche coinvolte nel Piano.
3. Il Comitato scientifico nazionale può avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, della consulenza di esperti delle associazioni professionali e disciplinari della scuola, nonché delle esperienze e degli strumenti messi in atto dalle scuole selezionate, anche costituite in rete.
4. Presso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione è costituita la segreteria del Comitato scientifico nazionale, con funzioni di supporto organizzativo e amministrativo.
5. Nessuna indennità, compenso o gettone di presenza o altre utilità comunque denominata è dovuta per i componenti degli organismi regionali e nazionali di cui agli articoli 8 e 9.
1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie che abbiano in corso progetti precedentemente autorizzati per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado possono ottenerne il rinnovo, su domanda, alle seguenti condizioni:
a) aver attivato una classe prima sperimentale, regolarmente funzionante nell'anno scolastico 2020/21;
b) valutazione positiva, da parte della Commissione tecnica territoriale di cui all'articolo 6, del progetto di innovazione metodologico-didattica precedentemente autorizzato, così come rimodulato secondo i criteri previsti dall'articolo 5.
2. Le classi così autorizzate non sono ricomprese nel numero massimo di nuove classi prime di cui all'articolo 6.
3. Qualora le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 non presentino una rimodulazione dei progetti di sperimentazione quadriennale secondo i criteri previsti dall'articolo 5, ovvero i progetti presentati non siano valutati positivamente dalla Commissione tecnica territoriale, non si procede al rinnovo delle sperimentazioni in atto. In tal caso, le sole classi intermedie, già funzionanti, completano il ciclo sperimentale fino ad esaurimento.
4. Le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 possono, altresì, partecipare al Piano previa selezione pubblica, per l'attivazione di una ulteriore classe prima, come previsto dal presente decreto.
1. Compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, la regione Valle d'Aosta e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono presentare progetti di innovazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, tenendo a riferimento quanto previsto dal presente decreto.
Il presente provvedimento è inviato ai competenti organi per i controlli di legge.