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Decreto M.I. 26.03.2020, n. 187

Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell'articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l'emergenza.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Riparto delle risorse per l'apprendimento a distanza

Art. 2 -  Riparto del contingente di assistenti tecnici per le scuole del primo ciclo

Art. 3 -  Ulteriori risorse per supportare particolari situazioni di emergenza

Art. 4 -  Monitoraggio sugli esiti delle misure

Formula iniziale

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attualmente in corso di conversione, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 64;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,

n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e in particolare, l'articolo 19, comma 7, che prescrive che a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, le dotazioni organiche del personale docente, educativo e A.T.A. della scuola non possano superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione del sopra citato articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'articolo 1, commi 56-62, che prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, destinando allo scopo specifiche risorse;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e, in particolare, l'articolo 6;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, e, in particolare, l'articolo 4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica giugno 2009, n. 119, concernente il regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, concernente il regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016;

CONSIDERATO che i richiamati regolamenti non prevedono la presenza di assistenti tecnici nell'organico delle istituzioni scolastiche del primo ciclo e non forniscono, quindi, ulteriori criteri per la loro assegnazione;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito, PNSD);

CONSIDERATO che l'articolo 120 del decreto-legge n. 18 del 2020, prevede l'incremento, per l'anno 2020, del fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di 85 milioni di euro, per le finalità previste dal medesimo articolo 120, comma 2, lettere a), b) e c);

CONSIDERATO che l'articolo 120, comma 4, del citato decreto-legge 18 del 2020, prevede che "limitatamente all'anno scolastico 2019-2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

RILEVATO che il citato articolo 120, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione si procede a ripartire le risorse tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna e che, con il medesimo decreto, sia altresì ripartito tra le istituzioni scolastiche il contingente di cui al comma 4 del citato decreto-legge 18 del 2020, tenuto conto del numero di studenti;

CONSIDERATA l'urgenza di procedere al riparto delle risorse di cui al comma 1 del citato decreto- legge 18 del 2020, al fine di assicurare tempestivamente alle istituzioni scolastiche impegnate nelle azioni di apprendimento a distanza durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla base di indicatori effettivamente disponibili, tenendo conto, per il riparto, del numero degli studenti derivanti dall'Anagrafe nazionale degli studenti rilevato per l'anno scolastico 2019-2020 e dello status socio-economico delle famiglie degli studenti (indicatore OCSE ESCS), come rilevato dall'INVALSI;

CONSIDERATO che il dato INVALSI viene misurato con riferimento a ciascuno studente ed è, quindi, disponibile a livello di ciascuna istituzione scolastica;

CONSIDERATO che il dato INVALSI sullo status socio-economico delle famiglie di provenienza degli studenti, quale criterio relativo alla distribuzione del reddito, è rispondente in modo più puntuale all'esigenza posta dall'articolo 120, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, di intervenire a supporto degli studenti meno abbienti delle scuole, rispetto al solo dato generico reddituale regionale ISTAT riferito a tutti i cittadini e alle famiglie residenti indipendentemente dal loro legame con le scuole e, peraltro, non disponibile a livello di singole istituzioni scolastiche e aree territoriali, che, ancorché all'interno della stessa regione, presentano notevoli differenze socio-economiche;

RITENUTO pertanto, di dover utilizzare, quale criterio relativo alla distribuzione del reddito per il riparto delle risorse, il dato INVALSI sullo status socio-economico delle famiglie di provenienza degli studenti delle singole istituzioni scolastiche;

RITENUTO di dare una ponderazione maggiore al dato riferito allo status socio-economico delle famiglie di provenienza degli studenti rispetto al dato del numero di studenti e, quindi, di attribuire il valore ponderale del 70% al criterio che misura lo status socio-economico delle famiglie di provenienza e il valore ponderale del 30% al criterio riferito al numero di studenti di ciascuna istituzione scolastica per il riparto delle risorse di cui all'articolo 120, comma 2, lettera b), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, pari a 70.000.000,00 in considerazione del riferimento normativo agli studenti meno abbienti;

RITENUTO altresì, di adottare una diversa ponderazione per il riparto delle risorse di cui all'articolo 120, comma 2, lettere a) e c), del decreto-legge n. 18 del 2020, pari rispettivamente a euro 10.000.000,00 e a euro 5.000.000,00, in considerazione della diversa finalità perseguita che riguarda essenzialmente la dotazione a favore delle scuole di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza o il potenziamento di quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, e la formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza;

RITENUTO pertanto, di attribuire il valore ponderale del 50% al criterio che misura lo status socio- economico delle famiglie di provenienza e il valore ponderale del 50% al criterio riferito al numero di studenti di ciascuna istituzione scolastica per il riparto delle risorse di cui all'articolo 120, comma 2, lettere a) e c), del decreto-legge n. 18 del 2020;

RILEVATO che l'articolo 120, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, autorizza il Ministero dell'istruzione ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie in relazione alle finalità in esso stabilite;

RITENUTO necessario e urgente destinare alle istituzioni scolastiche statali le risorse previste dal comma 1 del decreto-legge n. 18 del 2020, pari ad euro 85.000.000,00, assegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per le finalità di cui al comma 2 del citato decreto-legge, che saranno iscritte sul capitolo 8107 "Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale" - piano gestionale di nuova istituzione che verrà determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito di DMT di variazione in corso di emanazione - del bilancio del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 2020, per euro 70.000.000,00 e sul capitolo 4007 "Spese per l'innovazione digitale e didattica laboratoriale" - piano gestionale di nuova istituzione che verrà determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito di DMT di variazione in corso di emanazione - del bilancio del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 2020, per euro 15.000.000,00;

VISTO altresì, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 ottobre 2019,

n. 962 e, in particolare, l'articolo 1, che destina la somma di euro 1.370.000,00, al fine di rispondere a motivate esigenze da parte di istituzioni scolastiche, anche situate in aree a rischio, che abbiano significativi indici di disagio negli apprendimenti, di ambienti adeguati per la didattica digitale integrata volti a supportare particolari situazioni di emergenza anche educativa, grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie abilitanti;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 marzo 2019, n. 279, concernente la destinazione delle risorse in conto capitale per l'anno 2019 e 2020 destinate al Piano nazionale per la scuola digitale;

PRESO ATTO che, a seguito del riparto di cui al citato decreto ministeriale n. 279 del 2019, restano ancora disponibili, quali risorse in conto capitale, da destinare ad ulteriori azioni coerenti con il Piano nazionale per la scuola digitale, euro 2.000.000,00 a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2020 dall'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a carico del capitolo 8107 - piano gestionale 1 - del bilancio del Ministero dell'istruzione per l'anno 2020;

RAVVISATA la necessità, stante l'attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, di incrementare la dotazione di risorse di cui all'articolo 1 del citato decreto ministeriale n. 962 del 2019, al fine rispondere a motivate esigenze da parte di istituzioni scolastiche di strumenti per la didattica digitale integrata e per la didattica a distanza, volti a supportare particolari situazioni di emergenza anche educativa, con una somma ulteriore di euro 2.000.000,00, a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2020 dall'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a carico del capitolo 8107 del bilancio del Ministero dell'istruzione per l'anno 2020, ferme restando le procedure già espletate ai sensi dall'articolo 1, comma 3 del citato decreto;

CONSIDERATA l'urgenza di procedere al riparto della dotazione organica aggiuntiva di 1.000 unità per il profilo professionale di assistente tecnico di cui all'articolo 120, comma 4, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza;

CONSIDERATO che la dotazione organica aggiuntiva non consente l'assegnazione di una unità di assistente tecnico ad ogni istituzione scolastica del primo ciclo;

RITENUTO necessario attribuire la dotazione organica aggiuntiva di cui all'articolo 121, comma 4 del decreto-legge 18 del 2020, di assistenti tecnici agli Uffici scolastici regionali da ripartire a seguito dell'individuazione di scuole polo che garantiscano la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, anche per le istituzioni scolastiche di riferimento, in modo da garantire la massima copertura delle istituzioni scolastiche e dei circoli didattici del primo ciclo di istruzione;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca;

Tutto ciò visto, considerato e premesso, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DECRETA

Art. 1 - Riparto delle risorse per l'apprendimento a distanza

1. Le risorse stanziate dall'articolo 120, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attualmente in corso di conversione, pari complessivamente ad euro 85 milioni di euro per l'anno 2020 ad incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono destinate;

a) per euro 10.000.000,00 nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b) per euro 70.000.000,00 nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso gratuito, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;

c) per euro 5.000.000,00 nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali sulla base degli indicatori effettivamente disponibili per ciascuna istituzione scolastica, tenendo conto, per il riparto delle risorse di cui alla lettera b), del numero degli studenti derivanti dall'Anagrafe nazionale degli studenti rilevato per l'anno scolastico 2019-2020, in misura ponderale pari al 30%, e dello status socio-economico delle famiglie degli studenti - dato ESCS, come rilevato dall'INVALSI, in misura ponderale pari al 70% e, per il riparto delle risorse di cui alle lettere a) e c), del numero degli studenti derivanti dall'Anagrafe nazionale degli studenti rilevato per l'anno scolastico 2019-2020, in misura ponderale pari al 50%, e dello status socio-economico delle famiglie degli studenti - dato ESCS, come rilevato dall'INVALSI, in misura ponderale pari al 50%.

3. A ciascuna istituzione scolastica sono assegnate le rispettive risorse ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sulla base dell'Allegato 1, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto, suddivise per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 120, comma 2.

4. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), pari a euro 70.000.000,00, sono a valere sul capitolo 8107 "Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale" - piano gestionale di nuova istituzione - del bilancio del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 2020 e le risorse di cui al comma 1, lettere a) e c), pari complessivamente a euro 15.000.000,00, sono a valere sul capitolo 4007 "Spese per l'innovazione digitale e didattica laboratoriale" - piano gestionale di nuova istituzione - del bilancio del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 2020, e sono erogate anticipatamente, in una unica soluzione, ai sensi dell'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

5. Le istituzioni scolastiche statali possono stipulare appositi accordi di rete, anche attraverso l'ampliamento di reti già esistenti, per l'utilizzo ottimale delle dotazioni per la didattica a distanza, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

6. L'attuazione del presente articolo è demandata alla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, che definisce l'impegno delle risorse e il monitoraggio delle azioni.

Art. 2 - Riparto del contingente di assistenti tecnici per le scuole del primo ciclo

1. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, la dotazione organica aggiuntiva di assistenti tecnici informatici di cui all'articolo 120, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nel limite complessivo di 1.000 unità, è assegnata agli Uffici scolastici regionale sulla base del numero di alunni presenti nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo della regione.

2. La ripartizione del contingente di cui al comma 1 è indicata nella tabella di cui all'Allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

3. I Direttori generali o i Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali, avuto riguardo a un'omogenea distribuzione sul territorio e tenuto conto delle specifiche esigenze e delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, procedono all'individuazione di istituzioni scolastiche del primo ciclo quali scuole polo. Con il medesimo provvedimento sono indicate le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione appartenenti alla rete di riferimento della scuola polo individuata. Attraverso gli assistenti tecnici informatici, svolgono la consulenza e il supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività didattica in via telematica, supportando anche gli alunni nell'utilizzo degli strumenti assegnati in comodato d'uso, anche per le istituzioni scolastiche di riferimento. Resta in capo alle istituzioni scolastiche di riferimento la progettazione, la predisposizione e l'organizzazione dell'attività didattica di competenza.

4. I dirigenti scolastici delle scuole polo richiedono all'istituzione scolastica secondaria di secondo grado più vicina, in possesso delle graduatorie di istituto per assistenti tecnici di informatica, l'individuazione dell'aspirante alla nomina e stipulano con l'avente titolo un contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo gravano sugli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione di cui ai capitoli n. 2354 - piani gestionali 3 e 4 - e, per il versamento IRAP, n. 2327, tenuto conto dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 120, comma 4, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18.

Art. 3 - Ulteriori risorse per supportare particolari situazioni di emergenza

1. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche, anche situate in aree a rischio, attraverso la dotazione di strumenti per la didattica digitale integrata e per la didattica a distanza, stante l'attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 e alla luce di particolari situazioni di emergenza anche educativa, le risorse di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 ottobre 2019, n. 962, sono incrementate di euro 2.000.000,00, a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2020 dall'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a carico del capitolo 8107 - piano gestionale 1 - del bilancio del Ministero dell'istruzione per l'anno 2020.

2. L'attuazione del presente articolo è demandata alla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'istruzione, ferme restando, in considerazione dell'attuale situazione emergenziale, le procedure di selezione già espletate ai sensi dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 ottobre 2019, n. 962, e con le medesime modalità di finanziamento di cui all'articolo 2 del citato decreto.

Art. 4 - Monitoraggio sugli esiti delle misure

1. Entro 3 mesi dalla data di efficacia del presente decreto, la Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale e la Direzione generale del personale scolastico del Ministero dell'istruzione, ciascuna per la parte di propria competenza, anche avvalendosi degli Uffici scolastici regionali, predispongono una dettagliata relazione di monitoraggio al Ministro dell'istruzione sugli esiti delle misure adottate con il presente decreto.

Allegato 1 -Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18

Allegato

Allegato 2 -Riparto contingente assistenti tecnici per USR

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