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Decreto M.I. 26.03.2020, n. 187

Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell'articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l'emergenza.

Art. 1 - Riparto delle risorse per l'apprendimento a distanza

1. Le risorse stanziate dall'articolo 120, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attualmente in corso di conversione, pari complessivamente ad euro 85 milioni di euro per l'anno 2020 ad incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono destinate;

a) per euro 10.000.000,00 nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b) per euro 70.000.000,00 nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso gratuito, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;

c) per euro 5.000.000,00 nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali sulla base degli indicatori effettivamente disponibili per ciascuna istituzione scolastica, tenendo conto, per il riparto delle risorse di cui alla lettera b), del numero degli studenti derivanti dall'Anagrafe nazionale degli studenti rilevato per l'anno scolastico 2019-2020, in misura ponderale pari al 30%, e dello status socio-economico delle famiglie degli studenti - dato ESCS, come rilevato dall'INVALSI, in misura ponderale pari al 70% e, per il riparto delle risorse di cui alle lettere a) e c), del numero degli studenti derivanti dall'Anagrafe nazionale degli studenti rilevato per l'anno scolastico 2019-2020, in misura ponderale pari al 50%, e dello status socio-economico delle famiglie degli studenti - dato ESCS, come rilevato dall'INVALSI, in misura ponderale pari al 50%.

3. A ciascuna istituzione scolastica sono assegnate le rispettive risorse ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sulla base dell'Allegato 1, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto, suddivise per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 120, comma 2.

4. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), pari a euro 70.000.000,00, sono a valere sul capitolo 8107 "Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale" - piano gestionale di nuova istituzione - del bilancio del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 2020 e le risorse di cui al comma 1, lettere a) e c), pari complessivamente a euro 15.000.000,00, sono a valere sul capitolo 4007 "Spese per l'innovazione digitale e didattica laboratoriale" - piano gestionale di nuova istituzione - del bilancio del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario 2020, e sono erogate anticipatamente, in una unica soluzione, ai sensi dell'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

5. Le istituzioni scolastiche statali possono stipulare appositi accordi di rete, anche attraverso l'ampliamento di reti già esistenti, per l'utilizzo ottimale delle dotazioni per la didattica a distanza, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

6. L'attuazione del presente articolo è demandata alla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, che definisce l'impegno delle risorse e il monitoraggio delle azioni.