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Ordinanza M.I. 10.07.2020, n. 60

Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Allegato 2 - Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune

Tipologia Punti
A Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio
A.1 Costituisce titolo di accesso alla graduatoria l'iscrizione, per l'anno accademico 2019/2020, al 3°, 4° o al 5° anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.
Il titolo di accesso è valutato in ragione della media ponderata degli esami sostenuti nel corso di laurea in Scienze della Formazione primaria entro i termini di presentazione delle istanze.
Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate all'unità superiore qualora pari o superiori a 0,50
23 = 5
24 = 6
25 = 7
26 = 8
27 = 9
28 = 10
29 =11
30 =12
B Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso
B.1 Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per altro posto di altro grado, per ciascun titolo 3
B.2 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese (si valuta un solo titolo) 6
B.3 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma ISEF costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-48 e A-49 per scienze motorie (si valuta un solo titolo) 6
B.4 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, diploma accademico di II livello o diploma di conservatorio costituente titolo di accesso alle classi di concorso A- 29, A-30, A-55 e A-56 (si valuta un solo titolo) 6
B.5 Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, non altrimenti valutati, per ciascun titolo 3
B.6 Laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12, purché non sia stata titolo di accesso al titolo di cui al punto B.2 (si valuta un solo titolo) 3
B.7 Laurea triennale nelle classi di laurea L-22, purché non sia stata titolo di accesso al titolo di cui al punto B.3 (si valuta un solo titolo) 3
B.8 Diploma accademico di I livello conseguito nei Conservatori di Musica di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 124 ovvero presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 marzo 2013, n. 243, purché non sia stata titolo di accesso al titolo di cui al punto B.4 (si valuta un solo titolo) 3
B.9 Laurea triennale o diploma accademico di I livello, non altrimenti valutati o che non abbiano costituito titolo di accesso ai titoli di cui ai punti B.2, B.3, B.4, B.5, per ciascun titolo 1,5
B.10 Diploma di Istituto Tecnico Superiore, per ciascun titolo 1,5
B.11 Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42, per ciascun titolo 12
B.12 Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, per ciascun titolo 12
B.13 Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo 12
B.14 Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM, per ciascuna graduatoria 12
B.15 Diploma di specializzazione universitario, non altrimenti valutato di durata pluriennale (si valuta al massimo un titolo) 2
B.16 Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità, per ciascun titolo 9
B.17 Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un Paese UE, per ciascun titolo 6
B.18 Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno B2, per ciascun titolo 3
B.19 Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del predetto decreto, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera) a. B2 Punti 3
b. C1 Punti 4
c. C2 Punti 6
B.20 Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo 1
B.21 Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92, per ciascun titolo 3
B.22 Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti 0,5
C Titoli di servizio
C.1 Servizio di insegnamento prestato sullo specifico grado, per scuola dell'infanzia e primaria, per posto comune o di sostegno, per cui si procede alla valutazione,
a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ovvero nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie all'estero;
b) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato
2
12
12
C.2 Servizio di insegnamento prestato su altro grado o su altra classe di concorso per cui si procede alla valutazione,
a) nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;
b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto su altra tipologia di posto o insegnamenti riconducibili ad altra classe di concorso;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato
1
6
6
Note al servizio Il servizio prestato nelle sezioni primavera è valutato ai sensi del punto C.1 per la scuola dell'infanzia e ai sensi del punto C.2 nella scuola primaria
Il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle pluriclassi delle scuole di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.