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Ordinanza M.I. 10.07.2020, n. 60

Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Allegato 1 - Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze delpersonale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune

Tipologia Punti
A Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio
A.1 Graduatoria per la scuola dell'infanzia, sulla base del voto di abilitazione:
a. titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria;
b. titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;
c. titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia conseguito all'estero, valido quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
Le abilitazioni il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti
da 60 a 65 = 4
da 66 a 70 = 5
da 71 a 75 = 6
da 76 a 80 = 7
da 81 a 85 = 8
da 86 a 90 = 9
da 91 a 95 =11
da 96 a 100 =12
8
Graduatoria per la scuola primaria, sulla base del voto di abilitazione:
a. titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria;
b. titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;
c. titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria conseguito all'estero, valido quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
Le abilitazioni il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti
da 60 a 65 = 4
da 66 a 70 = 5
da 71 a 75 = 6
da 76 a 80 = 7
da 81 a 85 = 8
da 86 a 90 = 9
da 91 a 95 =11
da 96 a 100 =12
8
A.2 In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.,
a. per l'abilitazione conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo primaria e infanzia) dell'ordinamento precedente al D.M. 249/2010, sono attribuiti ulteriori punti
(di cui 48 per la durata quadriennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato)
b. per l'abilitazione all'insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria di cui al DM 249/2010 sono attribuiti ulteriori punti
(di cui 60 per la durata quinquennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato)
c. per l'abilitazione specifica conseguita attraverso altra laurea conseguita all'estero, riconosciuta quale percorso di abilitazione ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono riconosciuti, per ogni anno di durata legale del corso di studi,
Nel caso l'accesso ai titoli di cui al punto c. sia stato a prova di accesso selettiva, sono attribuiti ulteriori punti
d. per le abilitazioni di cui al punto A.1 b per la scuola dell'infanzia o primaria, sono riconosciuti
Nel caso di abilitazioni per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative graduatorie
60
72
12
12
6
B Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso
B.1 Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto, per ciascun titolo 3
B.2 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese (si valuta un solo titolo) 6
B.3 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma ISEF costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-48 e A-49 per scienze motorie (si valuta un solo titolo) 6
B.4 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, diploma accademico di II livello o diploma di conservatorio costituente titolo di accesso alle classi di concorso A- 29, A-30, A-55 e A-56 (si valuta un solo titolo) 6
B.5 Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, non altrimenti valutati, per ciascun titolo 3
B.6 Laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12, purché non sia stata titolo di accesso al titolo di cui al punto B.2 (si valuta un solo titolo) 3
B.7 Laurea triennale nelle classi di laurea L-22, purché non sia stata titolo di accesso al titolo di cui al punto B.3 (si valuta un solo titolo) 3
B.8 Diploma accademico di I livello conseguito nei Conservatori di Musica di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 124 ovvero presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 marzo 2013, n. 243, purché non sia stata titolo di accesso al titolo di cui al punto B.4 (si valuta un solo titolo) 3
B.9 Laurea triennale o diploma accademico di I livello, non altrimenti valutati o che non abbiano costituito titolo di accesso ai titoli di cui ai punti B.2, B.3, B.4, B.5, per ciascun titolo 1,5
B.10 Diploma di Istituto Tecnico Superiore, per ciascun titolo 1,5
B.11 Abilitazione all'insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi, per ciascun titolo 3
B.12 Ulteriore abilitazione sullo specifico posto non altrimenti valutata, per ciascun titolo 3
B.13 Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42, per ciascun titolo 12
B.14 Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, per ciascun titolo 12
B.15 Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo 12
B.16 Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM, per ciascuna graduatoria 12
B.17 Diploma di specializzazione universitario, non altrimenti valutato di durata pluriennale (si valuta un solo titolo) 2
B.18 Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità, per ciascun titolo 9
B.19 Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un Paese UE, per ciascun titolo 6
B.20 Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno B2, per ciascun titolo 3
B.21 Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del predetto decreto, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera) a. B2 Punti 3
b. C1 Punti 4
c. C2 Punti 6
B.22 Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo 1
B.23 Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92, per ciascun titolo 3
B.24 Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti 0,5
C Titoli di servizio
C.1 Servizio di insegnamento prestato sullo specifico grado, per scuola dell'infanzia e primaria, per posto comune o di sostegno, per cui si procede alla valutazione,
a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ovvero nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie all'estero;
b) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124,è comunque valutato
2
12
12
C.2 Servizio di insegnamento prestato su altro grado o su altra classe di concorso per cui si procede alla valutazione,
a) nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;
b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto su altra tipologia di posto o insegnamenti riconducibili ad altra classe di concorso;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato
1
6
6
NOTE al servizio Il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi di cui al punto A.2 non è valutato, essendo già ricompreso nella valutazione del titolo in ragione di 12 punti annuali.
Il servizio prestato nelle sezioni primavera è valutato ai sensi del punto C.1 per la scuola dell'infanzia e ai sensi del punto C.2 nella scuola primaria. Il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle pluriclassi delle scuole di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.