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Ordinanza M.I. 10.07.2020, n. 60

Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Allegato 3 - Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze delpersonale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado

Tipologia Punti
A Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio
A.1 Titolo abilitazione che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente o titolo di abilitazione conseguito all'estero valido quale abilitazioni nel Paese ove è stato conseguito e riconosciuto valido per la specifica classe di concorso ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulla base del punteggio conseguito
I titoli di abilitazione il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti
da 60 a 65 = 4
da 66 a 70 = 5
da 71 a 75 = 6
da 76 a 80 = 7
da 81 a 85 = 8
da 86 a 90 = 9
da 91 a 95 =11
da 96 a 100 =12
8
A.2 In aggiunta ai punteggi di cui al punto A1:
a. per l'abilitazione conseguita presso le SSIS, i corsi biennali COBASLID e BIFORDOC e per le abilitazioni sulle classi di concorso A-30 e A-29 conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica, sono attribuiti ulteriori
(di cui 24 per la durata biennale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato).
b. per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei soli percorsi, a numero programmato, di Tirocinio Formativo Attivo ai sensi dell'art. 15, comma 1 e comma 17, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori
(di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato)
c. per l'abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 3, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori
(di cui 36 per la durata triennale del percorso abilitativo (2 anni per il diploma accademico di II livello e 1 anno per il TFA) e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato
d. per l'abilitazione conseguita attraverso percorsi di abilitazione speciale ex articolo 15, comma 1-bis del DM 249/2010, sono attribuiti, in ragione della durata annuale del percorso, ulteriori
e. per i titoli di abilitazione conseguiti all'estero, validi quali abilitazioni nel Paese ove sono stati conseguiti e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, il punteggio di cui al presente punto A.2 è riconosciuto in via analogica, in ragione di 12 punti per ogni anno di durata legale dello stesso e in eventuali 30 punti qualora si tratti di percorsi ad accesso selettivo e a numero programmato
Nel caso in cui il titolo di cui al punto A.2 sia valido per più di una classe di concorso, il punteggio è attribuito per ciascuna di esse.
54
42
66
12
B Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso
B.1 Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello che non costituisce il titolo di accesso all'abilitazione di cui al punto A.1, per ciascun titolo 3
B.2 Diploma ISEF, Laurea triennale o diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso al titolo di cui al punto B.1, per ciascun titolo 1,5
B.3 Diploma di Istituto Tecnico Superiore, per ciascun titolo 1,5
B.4 Ulteriore abilitazione nella medesima classe di concorso, per ciascun titolo 3
B.5 Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità, per ciascun titolo 9
B.6 Superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado sulla specifica classe di concorso, qualora non valutato ai sensi del punto B.4, per ciascun titolo 3
B.7 Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42, per ciascun titolo 12
B.8 Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo 12
B.9 Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo 12
B.10 Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM, per ciascuna graduatoria 12
B.11 Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo) 2
B.12 Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un paese UE, per ciascun titolo 6
B.13 Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo 3
B.14 Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del predetto decreto, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera) a. B2 Punti 3
b. C1 Punti 4
c. C2 Punti 6
B.15 Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo 1
B.16 Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92, per ciascun titolo 3
B.17 Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti 0,5
BA Punteggio per i titoli artistici e professionali specificamente valutabili per le graduatorie relative alle classi di concorso A-55, A-56, A-59 e A-63, nel limite massimo di punti 66. I titoli non sono valutati nelle GPS e nelle graduatorie di istituito sul sostegno e comunque nelle procedure di attribuzione delle supplenze relative
BA.18 Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, per ciascun titolo
a) relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera
b) relativo ad altro strumento
6
3
BA.19 Premi in concorsi nazionali o internazionali relativi allo specifico strumento, per ciascun premio e fino a un massimo di punti 6
a) primo premio
b) secondo premio
c) terzo premio
3
2
1
BA.20 Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800 e successivi provvedimenti, o in analoghe istituzioni estere, per ciascun titolo e sino a un massimo complessivo di punti 10 2
BA.21 Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800, o in analoghe istituzioni estere, per ciascuna stagione e sino a un massimo di punti 30 5
BA.22 Attività concertistica solistica o in formazioni di musica da camera (dal duo), in Italia purché all'interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all'estero, per ciascun titolo e sino a un massimo di punti 30:
- per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria
- per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria
2
1
BA Punteggio per i titoli artistici e professionali specificamente valutabili per le procedure concorsuali relative alla classe di concorso A57 - Tecnica della danza classica e A 58 - Tecnica della danza contemporanea, nel limite massimo di punti 66. I titoli non sono valutati nelle GPS e nelle graduatorie di istituito sul sostegno e comunque nelle procedure di attribuzione delle supplenze relative
BA.23 Premi in qualità di interprete in concorsi nazionali od internazionali relativi alla specifica classe di concorso - danza classica o danza contemporanea, per ciascun premio e fino a un massimo di punti 6:
a) primo premio
b) secondo premio
c) terzo premio
3
2
1
BA.24 Attività artistica, in qualità di danzatore, nei corpi di ballo degli Enti Lirico Sinfonici oppure in enti stranieri omologhi, sino a un massimo di 30 punti
Per ciascuna stagione
5
BA.25 Attività artistica, in qualità di coreografo, nei corpi di ballo degli Enti Lirico Sinfonici oppure in enti stranieri omologhi, sino a un massimo di 30 punti
Per ogni attività
3
BA.26 Altra attività artistica, in qualità di coreografo o danzatore, non altrimenti dichiarata, svolta in Italia nell'ambito di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all'estero
Per ogni attività e sino a un massimo di punti 30
2
C Titoli di servizio
C.1 Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado
a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;
b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni
Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato
2
12
12
C.2 Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado
a) nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;
b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto su altra tipologia di posto o insegnamenti riconducibili ad altra classe di concorso;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni
Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di
Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato
1
6
6
NOTE al servizio Il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi di cui al punto A.2 non è valutato, essendo già ricompreso nella valutazione del titolo in ragione di 12 punti annuali.
Il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle scuole pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.