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Decreto M.I. 30.06.2020, n. 53

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Art. 4 - Assegnazione, erogazione e rendicontazione

1. Entro il 15 luglio 2020 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentiti i rappresentanti delle ANCI regionali, con un'unica comunicazione trasmettono al Ministero la programmazione regionale dell'intero importo regionale afferente alle risorse 2020. La programmazione regionale è trasmessa unitamente alla scheda riassuntiva sulla programmazione generale degli interventi predisposta dal Ministero in formato excel contenente anche l'elenco dei comuni, in forma singola o associata, beneficiari del fondo (allegato A).

2. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a realizzare i rispettivi interventi con risorse a carico del proprio bilancio. Le relative quote sono accantonate per essere versate all'Entrata del bilancio dello Stato.

3. Le risorse sono erogate dal Ministero direttamente ai comuni, in forma singola o associata, indicati nella programmazione regionale, ai sensi dell'Art. 12, comma 4, del Decreto legislativo. Per garantire l'efficacia degli interventi a ciascun comune è erogato un importo non inferiore a euro 1.000,00. L'erogazione avviene di norma entro quindici giorni dalla comunicazione della programmazione regionale.

4. Nel caso in cui, decorsi 15 giorni dalla data indicata al comma 1, le Regioni non abbiamo inviato al Ministero la programmazione regionale dell'intero importo per il 2020, unitamente all'elenco dei Comuni beneficiari del fondo (allegato A), il Ministero con apposita nota invita le Regioni inadempienti a provvedere entro e non oltre i successivi quindici giorni dal ricevimento della suddetta nota. Decorso quest'ultimo termine, ove dovesse persistere l'inadempienza della Regione il Ministero eroga le risorse direttamente ai Comuni, distribuendo l'importo regionale tra i Comuni in pro

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