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Decreto M.I. 30.06.2020, n. 53

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Art. 3 - Definizione degli interventi

1. Il Fondo, in coerenza con le previsioni dell'Art. 12, comma 2, lettere a), b) e c), finanzia le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche;

b) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

2. Gli interventi della programmazione delle regioni tengono conto della necessità di contrastare nei territori le conseguenze negative legate alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica durante l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID 19. Sono a tal fine definiti per il perseguimento delle seguenti finalità generali:

a) consolidare ed ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, di cui all'art. 2 del decreto legislativo, anche per favorire l'attuazione dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo, ove si prevede la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati;

b) stabili

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