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Decreto M.I. 27.06.2020, n. 40

Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Art. 4 - Istanza di inserimento in fascia aggiuntiva, termini e modalità di presentazione

1. I candidati possono presentare istanza di inserimento nella fascia aggiuntiva di cui all'articolo 1, a pena di esclusione, in una sola regione per ciascuna graduatoria di merito o elenco aggiuntivo in cui risultano collocati. Il candidato che intende chiedere l'inserimento per più graduatorie o elenchi aggiuntivi per i quali ha titolo ai sensi dell'articolo 3, presenta un'unica istanza con l'indicazione, per ciascuna procedura concorsuale, della regione nella cui fascia aggiuntiva intende essere collocato.

2. I candidati presentano l'istanza di inserimento esclusivamente in modalità telematica, a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

3. La Direzione generale competente per il personale scolastico fornisce, con apposito avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, indicazioni circa il termine, il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza.