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Decreto M.I. 27.06.2020, n. 40

Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Art. 5 - Compilazione delle fasce aggiuntive regionali

1. Ciascun USR, acquisite le istanze di propria competenza, ne verifica l'ammissibilità e procede alla compilazione di una fascia aggiuntiva alle graduatorie di merito regionali relative ai concorsi banditi con decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria, e con decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85, per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado.

2. I candidati sono inseriti, secondo il punteggio conseguito nelle rispettive graduatorie o elenchi aggiuntivi regionali di provenienza, nella fascia aggiuntiva regionale corrispondente alla tipologia di posto, classe di concorso e grado di istruzione per i quali hanno concorso. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 dichiarate nell'istanza di partecipazione a suo tempo presentata.

3. Le fasce aggiuntive, approvate con decreto del dirigente preposto all'USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate all'albo e sul sito internet dell'USR.

4. Le fasce aggiuntive sono utilizzate annualmente, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 e sino al loro esaurimento, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 4, comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 e all'articolo 17, commi 2, lettera b) e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

5. In caso di rinuncia all'immissione in ruolo, l'aspirante è cancellato esclusivamente dalla fascia aggiuntiva della relativa graduatoria.