Decreto M.I. 27.06.2020, n. 40
1. Possono presentare istanza di inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie di merito regionali di cui all'articolo 1, anche in una regione diversa da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine, per la medesima classe di concorso o tipologia di posto rispetto alla graduatoria in cui sono inseriti, i soggetti che, all'atto di emanazione del presente decreto, risultano
a. collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di personale docente per i posti comuni della scuola dell'infanzia e primaria, banditi con decreto del Direttore generale del personale scolastico 23 febbraio 2016, n. 105;
b. collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di personale docente per i posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, banditi con decreto del Direttore generale del personale scolastico 23 febbraio 2016, n. 106;
c. collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di personale docente per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, banditi con decreto del Direttore generale del personale scolastico 23 febbraio 2016, n. 107;
2. I candidati inclusi con riserva nelle predette graduatorie ed elenchi aggiuntivi possono partecipare alla procedura. L'inserimento nella fascia aggiuntiva è disposto con riserva fino alla definizione del relativo contenzioso.