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Decreto M.I. 21.04.2020, n. 498

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria. (G.U. 28.04.2020, n. 34)

Art. 9 - Prova orale

1. Accedono alla prova orale i candidati che hanno superato la prova scritta di cui all'art. 8.

2. La prova orale per i posti comuni è finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 327 e valuta la padronanza delle discipline, nonché la capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.

3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione.

4. La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione. La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la conoscenza della lingua inglese di cui al comma 5.

5. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue nonché la specifica capacità didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la didattica speciale.

6. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma di cui all'Allegato A del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 327 del 9 aprile 2019. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi. Per la valutazione della prova orale, la commissione si avvale della griglia di valutazione di cui agli allegati B1/B2/B3/B4 al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 327 del 9 aprile 2019.

7. La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 40 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti.