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Decreto M.I. 21.04.2020, n. 498

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria. (G.U. 28.04.2020, n. 34)

Art. 8 - Prova scritta per i posti comuni e di sostegno

1. I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso secondo le modalità e i termini di cui all'art. 4, nel rispetto dei requisiti di partecipazione previsti dall'art. 3, e che abbiano superato l'eventuale preselezione di cui all'art. 7, sono ammessi a sostenere una prova scritta, distinta per ciascuna procedura, della durata di 180 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e articolata:

a. per i posti comuni, in due quesiti a risposta aperta che prevedono la trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell'infanzia;

b. per i posti di sostegno, in due quesiti a risposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità;

c. per i posti comuni e di sostegno, in un quesito, articolato in otto domande a risposta chiusa, volto alla verifica della comprensione di un testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

2. La commissione assegna alla prova scritta un punteggio massimo di 40 punti. A ciascuno dei due quesiti a risposta aperta di cui al comma 1, lettere a) e b), è assegnato dalla commissione un punteggio compreso tra zero e 18 che sia multiplo intero di 0,5. Al quesito articolato in otto domande a risposta chiusa di cui alla lettera c) del medesimo comma, la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 4, corrispondenti a 0,5 punti per ciascuna risposta esatta. La prova è superata dai candidati che conseguano un punteggio complessivo pari o superiore a 28 punti.

3. Le tracce delle prove scritte sono predisposte a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro, che provvede altresì, almeno sette giorni prima della somministrazione delle prove, alla pubblicazione della relativa griglia di valutazione, comune a livello nazionale per ciascuna procedura. Il Comitato valida, altresì, i quesiti della eventuale prova preselettiva.