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Decreto M.I. 21.04.2020, n. 498

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria. (G.U. 28.04.2020, n. 34)

Art. 7 - Prova preselettiva

1. Qualora, sulla base delle domande di partecipazione pervenute tramite Polis, il numero dei candidati, a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, risulti superiore a 250 unità e a quattro volte il numero dei posti messi a concorso, l'Amministrazione si avvarrà della facoltà di procedere all'espletamento, ai fini dell'ammissione alla prova scritta, di una prova di preselezione computer-based. Tale prova è finalizzata all'accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, nonché di conoscenza della normativa scolastica. I quesiti sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio delle sessioni di preselezione. La prova si può svolgere in più sessioni secondo il calendario reso noto con le modalità di cui all'art. 10.

2. I candidati ammessi a ciascuna sessione hanno a disposizione una postazione informatica, da utilizzare per lo svolgimento della prova. La prova è costituita da 50 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:

a. capacità logiche: 20 domande;

b. capacità di comprensione del testo: 20 domande;

c. conoscenza della normativa scolastica: 10 domande.

3. La prova ha la durata di 50 minuti. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.

4. Sono ammessi alla prova scritta, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 327 del 9 aprile 2019 un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

5. Il mancato collocamento in posizione utile all'esito della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della relativa procedura concorsuale.

6. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. è fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.