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Decreto M.I. 21.04.2020, n. 498

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria. (G.U. 28.04.2020, n. 34)

Art. 10 - Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame

1. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie Speciale, Concorsi ed Esami, tenendo conto del periodo di sospensione delle prove concorsuali, come determinate dalla normativa vigente, nonché sul sito internet del Ministero e sui siti internet degli Uffici Scolastici Regionali responsabili della procedura concorsuale, sono resi noti le regioni/tipologie di posto per le quali l'amministrazione si avvarrà della facoltà di svolgere l'eventuale preselettiva, il calendario e le ulteriori modalità e contenuti di svolgimento della prova. Nello stesso avviso è data comunicazione, in merito alla data di pubblicazione dell'archivio da cui sono estratti i quesiti che avviene almeno venti giorni prima dell'avvio della prova preselettiva. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati è comunicato dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

2. I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere l'eventuale prova di preselezione secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e della ricevuta di versamento del contributo di cui all'art. 4, comma 5. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.

3. L'avviso relativo al calendario delle prove scritte è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», tenendo conto del periodo di sospensione delle prove concorsuali, come determinate dalla normativa vigente. Della pubblicazione del suddetto avviso è data comunicazione anche sul sito istituzionale del Ministero, nonché sui siti degli Uffici scolastici regionali. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati è comunicato dagli Uffici scolastici regionali responsabili della procedura concorsuale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

4. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e della ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l'orario della prova scritta verranno indicati nell'avviso di cui al comma 3 del presente articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.

5. La vigilanza durante le prove è affidata dall'USR agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo USR. Per la scelta dei commissari di vigilanza valgono le cause di incompatibilità previste per i componenti della commissione giudicatrice di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 329 del 9 aprile 2019. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, l'USR istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

6. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.

7. I candidati ammessi alla prova orale di cui all'art. 9 ricevono da parte del competente USR comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove di cui all'art. 8, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.

8. Le prove di preselezione, scritte e orali del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.