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Decreto M.I. 21.04.2020, n. 498

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria. (G.U. 28.04.2020, n. 34)

Art. 13 - Graduatorie di merito

1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito distinta per ciascuna procedura concorsuale, nel limite massimo di posizioni corrispondenti ai posti banditi con una maggiorazione non superiore al dieci percento ai sensi dell'art. 400, comma 15, del Testo Unico. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le graduatorie di merito, approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate all'albo e sul sito internet dell'USR. Per le procedure concorsuali per le quali, ai sensi dell'art. 400 comma 02 del Testo Unico, in ragione dell'esiguo numero di posti disponibili, è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

3. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionale si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni.

4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui all'art. 4 comma 1- quater lettera c) del Decreto Legge, ai fini dell'immissione in ruolo, fermo restando il diritto al ruolo, in anni successivi, dei candidati dichiarati vincitori.

5. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

6. Si applica quanto disposto all'art. 399, commi 3 e 3-bis del Testo Unico.