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Decreto M.I. 21.04.2020, n. 498

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria. (G.U. 28.04.2020, n. 34)

Art. 14 - Assunzione in servizio

1. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di cui all'art. 13 e in regola con la prescritta documentazione, è assunto, secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi e nei limiti delle ordinarie facoltà assunzionali.

2. La costituzione del rapporto di lavoro é, comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

3. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

4. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al periodo di formazione e di prova disciplinato ai sensi della normativa vigente, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico.