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Decreto M.I. 21.04.2020, n. 498

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria. (G.U. 28.04.2020, n. 34)

Art. 12 - Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione del 20 aprile 2020 n. 200 e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

2. La commissione giudicatrice assegna ai titoli un punteggio massimo complessivo di 20 punti, determinato ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione del 20 aprile 2020 n. 200. Costituiscono oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, il candidato che ha ricevuto dall'USR competente la comunicazione del superamento della prova orale presenta al dirigente preposto al medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.

4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.