Decreto MiBAC 01.04.2020, n. 241
Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (art. 22, comma 7 quater, D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96) - Disciplina di assegnazione delle risorse.
Art. 1 - Termini di scadenza per la presentazione delle istanze
Art. 2 - Soggetti che possono accedere al Fondo
Art. 3 - Registrazione sull'applicativo telematico per la presentazione e la gestione delle domande
Art. 4 - Compilazione e invio dell'istanza
Art. 5 - Commissione valutatrice
Art. 6 - Valutazione delle istanze
Art. 7 - Conclusione della procedura
Art. 8 - - Spese finanziabili
Art. 9 - Rendicontazione
Art. 10 - Responsabile del procedimento
Art. 11 - Pubblicazione del bando
Formula iniziale
Il Direttore Generale
Visto il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n 59";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge del 18 novembre 2019, n. 132 "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" ed, in particolare, l'art. 1, comma 16, ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali";
Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
Viste le norme introdotte nell'ordinamento giuridico dall'articolo 16, comma 1 sexies, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che, modificando gli articoli 4, 5 e 63 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, hanno attribuito allo Stato l'esercizio delle funzioni di tutela dei beni librari di proprietà non statale;
Visto il comma 7 quater dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi del quale «Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito uno specifico Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari. Il Fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze...»;
Vista la richiesta di variazione di bilancio n. 8546, in data 14 luglio 2017 con la quale si chiede che l'importo di 1 milione di euro relativo alla dotazione del suddetto Fondo venga iscritto in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel C.d.r. 6, Direzione generale biblioteche e istituti culturali, Programma 10 "Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria" - Azione 03 "Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario";
Visto il decreto interministeriale 23 marzo 2018 n. 162, recante "Criteri di riparto del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario di cui all'art. 22, comma 7 quater, del decreto legislativo 24 aprile 2017, n. 50", il quale, "tenuto conto dell'esigenza di assicurare ai sistemi bibliotecari provinciali e comunali ulteriori risorse in coerenza con quanto previsto dal citato comma 7 quater dell'articolo 22 del decreto-legge 24 april 2017, n. 50 converito nella legge 21 giugno 2017, n. 96", e "tenuto conto altresì del ruolo fondamentale delle biblioteche scolastiche nel promuovere la lettura, con particolare riguardo agli utenti più giovani" stabilisce:
- all'articolo 1 che le risorse del citato Fondo sono così ripartite: "a) 70% per il sostegno ai sistemi bibliotecari provinciali e comunali; b) 30% per il sostegno delle biblioteche scolastiche";
- all'articolo 2, comma 1, che le risorse del Fondo sono assegnate, nel rispetto delle percentuali di cui al citato articolo 1, "con decreto del Direttore generale biblioteche e istituti culturali, adottato entro il 30 giugno di ciascun anno";
-all'articolo 2, comma 2, che "i potenziali beneficiari presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, apposita istanza, utilizzando la modulistica predisposta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dalla Direzione generale biblioteche e istituti culturali;
Visto la legge 27 dicembre 2019, n. 160, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 - Serie generale -, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
Visto il decreto 30 dicembre 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 - Serie generale -, con il quale è stata disposta la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022";
Visto il D.M. 09 gennaio 2020 (Rep. n. 7) - Decreto concernente l'assegnazione delle risorse economico- finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Anno Finanziario 2020 - registrato dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in data 16 gennaio 2020;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (in G.U. - S.G. n. 6 del 9-01-2020), coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 12 (in G.U. - S.G. n. 61 del 9-3-2020), recante: «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», con particolare riferimento all'art. 1, in base al quale «Sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 26 del 1° febbraio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
Visto il testo del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (in G.U. - S.G. n. 45 del 23-02-2020), coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (in G.U. - S.G. n. 61 del 9-3-2020), con particolare riferimento all'art. 1, lettere:
-sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
-sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (in G.U. - S.G. n.70 del 17-03-2020), con particolare riferimento all'art. 103, co. 1, in base al quale «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento»;
Considerataa quindi la necessità di garantire il corretto e regolare svolgimento dell'attività amministrativa, azionando il procedimento di assegnazione delle risorse del fondo in epigrafe, ma tenendo conto della suindicata sospensione dei termini procedimentali, anche al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile;
Ritenuto pertanto di dover posticipare, per l'anno 2020, il termine di presentazione delle domande al 30 maggio corrente anno;
Decreta
1. In attuazione del decreto interministeriale del 23 marzo 2018, Rep. n. 162, recante "Criteri di riparto del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario di cui all'art. 22, comma 7 quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50", le istanze per l'accesso al Fondo dovranno essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno, secondo le modalità di cui al presente decreto. Le istanze potranno essere presentate, esclusivamente secondo le modalità previste dal presente decreto, a partire dalle ore 12:00 (mezzogiorno) del 1 aprile e fino alle ore 12:00 (mezzogiorno) del 30 aprile di ciascun anno.
2. Per l'anno 2020, a causa delle misure imposte dal Governo a seguito dell'emergenza sanitaria che il Paese sta affrontando, le istanze potranno essere presentate, esclusivamente secondo le modalità previste dal presente decreto, a partire dalle ore 12,00 (mezzogiorno) del 16 aprile 2020 alle ore 12,00 (mezzogiorno) del 30 maggio 2020.
3. Per gli anni successivi al 2020, sarà ripristinata la regolare scadenza di cui al comma 1 del presente articolo.
1. Potranno presentare domanda di accesso al Fondo i Sistemi bibliotecari e le Biblioteche scolastiche come di seguito definiti.
2. Per Sistema bibliotecario si intende una rete di biblioteche costituita per promuovere e sviluppare forme di cooperazione a livello territoriale, garantendo la condivisione di risorse e professionalità oltre che la sostenibilità ed omogeneità dei servizi erogati tra le biblioteche aderenti. Sono ammessi al finanziamento i Sistemi bibliotecari già formalmente costituiti e operanti sul territorio di riferimento al momento della presentazione della domanda. L'istanza di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente da Sistemi territoriali che rispondano alle caratteristiche di cui sopra. Si sottolinea che la sola adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) non costituisce titolo di accesso al fondo. Non sono altresì ammesse al finanziamento singole biblioteche. Ciascun Sistema bibliotecario potrà presentare una sola domanda.
3. Per Biblioteche scolastiche si intendono le biblioteche degli istituti scolastici (Scuole dell'infanzia e Istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore). Ciascuna istituzione scolastica, anche se dotata di più biblioteche in diversi plessi, può presentare una sola domanda. Possono accedere al Fondo gli istituti di istruzione paritaria senza fini di lucro e che comunque non siano legati a società aventi fini di lucro o da queste controllate.
1. L'istanza per l'accesso al Fondo deve essere compilata ed inviata unicamente attraverso l'applicativo per la presentazione e la gestione delle domande accessibile tramite il link pubblicato sulla home page del sito web https://www.librari.beniculturali.it
2. L'istanza può essere compilata ed inviata solo previa registrazione all'applicativo da parte del legale rappresentante o del dirigente scolastico dell'ente richiedente. La richiesta di registrazione dovrà essere firmata digitalmente e caricata nell'applicativo, seguendo accuratamente le indicazioni presenti sul sito web.
1. Una volta regolarizzata la registrazione, l'utente potrà accedere all'applicativo e procedere alla compilazione dell'istanza.
2. I dati inseriti potranno essere salvati e modificati più volte dall'utente prima dell'invio definitivo dell'istanza. Per procedere all'invio definitivo l'utente dovrà prima scaricare dal link, che riceverà sulla propria casella di posta elettronica, l'istanza in formato pdf. Quest'ultima dovrà poi essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal dirigente scolastico dell'ente e caricata nell'applicativo.
L'istanza firmata digitalmente e correttamente caricata si considera inviata e consegnata e non potrà più essere modificata.
1. Presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore è costituita la Commissione valutatrice delle istanze di accesso al Fondo.
2. Con apposito decreto, il Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore nomina la Commissione, che sarà composta da:
- il Direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), con funzione di Presidente;
- due funzionari bibliotecari dei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- tre funzionari dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU);
- un rappresentante del Ministero dell'istruzione;
- la segreteria della Commissione, composta da due funzionari del Servizio II della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.
1. Entro i successivi 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze, la segreteria della Commissione che cura l'istruttoria trasmette ai membri della Commissione valutatrice l'elenco delle domande pervenute.
2. La Commissione ha il compito di valutare la congruenza dei progetti con le finalità di promozione della lettura, tutela e valorizzazione del patrimonio librario, riorganizzazione e incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale 23 marzo 2018.
3. Saranno considerate valide, in fase istruttoria, le istanze complete e correttamente inviate secondo le modalità di cui al precedente art. 4.
4. Considerate le risorse a disposizione e la ripartizione indicata dal D.I. 23 marzo 2018 n. 162, saranno ammessi i progetti dei Sistemi bibliotecari che presenteranno un costo complessivo massimo di euro 15.000,00. Per le Biblioteche scolastiche saranno presi in considerazione i progetti che presenteranno un costo complessivo massimo di euro 4.000,00.
5. I Sistemi bibliotecari, come definiti all'art. 2 comma 2 del presente decreto, devono fornire informazioni in merito a:
-tipologia del Sistema (urbano, comunale, intercomunale, provinciale, regionale...);
-numero biblioteche del Sistema;
-consistenza del patrimonio librario complessivo del Sistema;
-tipologia di servizi e risorse offerti all'utenza, compresi eventuali servizi speciali;
-sito web e presenza sui social network.
La Commissione esamina i progetti dei Sistemi bibliotecari valutando i seguenti elementi:
1) attività di promozione e diffusione della lettura (laboratori di lettura e di scrittura, eventi, reading, presentazioni, incontri...) organizzati nel territorio di riferimento anche attraverso il coinvolgimento di associazioni e altre organizzazioni;
2) azioni di inclusione con particolare riferimento all'utenza speciale;
3) numero di biblioteche di sistema coinvolte nel progetto;
4) aperture straordinarie delle biblioteche del sistema nell'ambito del progetto;
5) durata dei benefici del progetto;
6) adesione della biblioteca ai servizi bibliografici nazionali (SBN-ABI);
7) presenza di un catalogo online;
8) attività di catalogazione;
9) acquisto/noleggio di beni e servizi (libri, arredi, attrezzature, software per la gestione della biblioteca); servizi di manutenzione, ad esempio depolveratura e adeguamento degli ambienti per assicurare la tutela del patrimonio librario.
Saranno finanziate, totalmente o parzialmente, le istanze ritenute valide in fase istruttoria e che, ottenuta una valutazione positiva da parte della commissione, avranno presentato un piano finanziario di un massimo di euro15.000,00.
6. Le Biblioteche scolastiche, come definite all'art. 2 comma 3 del presente decreto, devono fornire informazioni in merito a:
-tipologia Istituto scolastico;
-consistenza del patrimonio librario della biblioteca di istituto;
-presenza di personale addetto alla biblioteca di istituto;
-tipologia di servizi e risorse offerti all'utenza, compresi eventuali servizi speciali;
-sito web e presenza sui social network.
La commissione esamina i progetti delle Biblioteche scolastiche valutando i seguenti elementi:
1) promozione della lettura ai fini dello sviluppo di capacità di pensiero critico (information and media literacy);
2) coinvolgimento degli studenti nelle attività di organizzazione e gestione della biblioteca anche attraverso "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTPO), con particolare riferimento alle azioni mirate all'inclusione;
3) laboratori di lettura e di scrittura rivolti agli studenti e aperti al territorio anche attraverso il coinvolgimento di associazioni e altre organizzazioni presenti nel territorio;
4) presenza della biblioteca scolastica in un territorio privo di altre biblioteche pubbliche o private aperte al pubblico;
5) presenza di personale scolastico coinvolto nella gestione della biblioteca;
6) apertura al pubblico della biblioteca in orario extrascolastico;
7) adesione della biblioteca ai servizi bibliografici nazionali (SBN-ABI);
8) presenza di un catalogo online;
9) attività di catalogazione;
10) acquisto/noleggio di beni e servizi (libri, arredi, attrezzature, software per la gestione della biblioteca); servizi di manutenzione, ad esempio depolveratura, e adeguamento degli ambienti per assicurare la tutela del patrimonio librario.
Saranno finanziate, totalmente o parzialmente, le istanze ritenute valide in fase istruttoria e che, ottenuta una valutazione positiva da parte della commissione, avranno presentato un piano finanziario di un massimo di euro4.000,00.
1. La Commissione, una volta conclusa la valutazione delle istanze, presenta al Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore la proposta di assegnazione delle risorse, secondo le percentuali previste dal decreto interministeriale 23 marzo 2018 all'articolo 1, lettere a) e b), e all'art. 2, commi 3 e 4.
2. Il Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore ripartisce le risorse, sentito il competente Direttore generale del Ministero dell'istruzione, e pubblica sul sito della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore il decreto di assegnazione delle risorse nonché l'elenco delle istituzioni escluse. La pubblicazione di detta documentazione sul sito web http://www.librari.beniculturali.it/ ha valore di notifica. Non saranno inviate comunicazioni agli enti destinatari dei finanziamenti né agli enti esclusi.
1. Sono ammesse tra le spese finanziabili le seguenti tipologie di beni e/o servizi:
- Acquisto libri;
- Acquisto/noleggio arredi;
- Acquisto/noleggio di attrezzature, supporti informatici, hardware e software;
- Attività di catalogazione, manutenzione e tutela anche affidate a terzi;
- Attività di promozione della lettura quali eventi a tema, incontri con autori, laboratori di lettura etc. (costi per allestimento e servizi, servizi tecnologici, comunicazione e promozione);
- Spese per personale esterno, ospiti e relatori (logistica, spese di viaggio e soggiorno).
1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto interministeriale 23 marzo 2018, i soggetti beneficiari devono presentare alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'assegnazione del finanziamento, il rendiconto del contributo caricando la documentazione tramite l'apposita pagina presente sul sito web https://www.librari.beniculturali.it
2. Gli enti beneficiari dei finanziamenti potranno utilizzare la dicitura "Realizzato con il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore - Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario 2020" sui materiali relativi ad attività senza fini di lucro.
1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio II della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.
2. Tutte le informazioni relative al Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario, ivi compresi il decreto di assegnazione delle risorse nonché l'elenco delle istituzioni escluse, saranno consultabili nella sezione Contributi - Fondo promozione lettura per Sistemi bibliotecari e Biblioteche scolastiche presente sul sito web della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore https://www.librari.beniculturali.it.
3. Richieste e comunicazioni relative al Fondo possono essere inviate all'indirizzo PEC dedicato: mbac-dg-bic.fondopatrimoniolibrario@mailcert.beniculturali.it
4. Per informazioni è possibile contattare:
- dott.ssa Michela Calisse, tel. 06 67235069, mail michela.calisse@beniculturali.it;
- dott.ssa Valentina De Martino, tel. 06 67235067, mail valentina.demartino@beniculturali.it;
- dott.ssa Paola Puglisi, tel. 06 67235082, mail paola.puglisi@beniculturali.it;
- dott.ssa Marina Battaglini, tel. 06 67235079, mail marina.battaglini@beniculturali.it.
1. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Di tale pubblicazione ne verrà data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.