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Decreto MiBAC 01.04.2020, n. 241

Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (art. 22, comma 7 quater, D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96) - Disciplina di assegnazione delle risorse.

Art. 2 - Soggetti che possono accedere al Fondo

1. Potranno presentare domanda di accesso al Fondo i Sistemi bibliotecari e le Biblioteche scolastiche come di seguito definiti.

2. Per Sistema bibliotecario si intende una rete di biblioteche costituita per promuovere e sviluppare forme di cooperazione a livello territoriale, garantendo la condivisione di risorse e professionalità oltre che la sostenibilità ed omogeneità dei servizi erogati tra le biblioteche aderenti. Sono ammessi al finanziamento i Sistemi bibliotecari già formalmente costituiti e operanti sul territorio di riferimento al momento della presentazione della domanda. L'istanza di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente da Sistemi territoriali che rispondano alle caratteristiche di cui sopra. Si sottolinea che la sola adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) non costituisce titolo di accesso al fondo. Non sono altresì ammesse al finanziamento singole biblioteche. Ciascun Sistema bibliotecario potrà presentare una sola domanda.

3. Per Biblioteche scolastiche si intendono le biblioteche degli istituti scolastici (Scuole dell'infanzia e Istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore). Ciascuna istituzione scolastica, anche se dotata di più biblioteche in diversi plessi, può presentare una sola domanda. Possono accedere al Fondo gli istituti di istruzione paritaria senza fini di lucro e che comunque non siano legati a società aventi fini di lucro o da queste controllate.