Decreto legge 14.08.2020, n. 104
Capo IV - Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza
1. All'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 23, primo periodo, le parole: «30.000.000 di euro per il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «24.615.384 euro per il 2020 e di 5.384.616 euro per il 2021»;
b) al comma 25, primo periodo:
1) le parole: «di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 24.234.635 per l'anno 2020 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno»;
2) le parole: «di euro 30.000.000, per l'anno 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 24.615.384 per l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021,»;
3) le parole: «di euro 4.480.980, per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 2.389.856 per l'anno 2020 e di euro 2.091.124 per l'anno 2021» e dopo le parole: «mediazione culturale» sono inserite le seguenti: «, anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro
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