Decreto legge 14.08.2020, n. 104
Capo IV - Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che conservano efficacia per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al permanere di misure restrittive e di contenimento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, all'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla voce n. 8, le parole: «, comma 1,» sono soppresse;
b) dopo la voce n. 16 sono inserite le seguenti:
16-bis. Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
16-ter. Articolo 87, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
16-quater. Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Le disposizioni del comma 1 sono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
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