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Decreto legge 14.08.2020, n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (G.U. 14.08.2020, n. 203 - S.O. n. 30)

Capo IV - Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza

Art. 37 quinquies - Misure in materia di requisiti per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata

1. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «dal prefetto» sono inserite le seguenti: «, previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133».

2. Al fine di assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti interessati, i decreti di approvazione di cui all'articolo 138 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, eventualmente rilasciati per l'esercizio del mestiere di guardia giurata in forma di lavoro autonomo antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conservano la propria efficacia fino alla data di scadenza del predetto titolo di polizia che può essere rinnovato per una sola volta.

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