C.C.N.I. 03.08.2020
1. Al fine di assicurare la piena integrazione nei ruoli statali del personale in precedenza dipendente delle società di servizi di pulizie esternalizzati e lo svolgimento delle successive operazioni, i posti di cui all'articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, assegnati ai titolari a seguito delle procedure di immissione in ruolo, di trasformazione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno e/o di mobilità straordinaria, nonché quelli residuati all'esito delle stesse procedure, rimangono destinati alla categoria di personale di cui al citato articolo anche in presenza di riduzione di organico.
2. A conclusione di tutte le procedure di cui al citato articolo 58, comma 5ss., l'Amministrazione si impegna a rendere disponibili i posti di cui al comma precedente qualora vengano meno le esigenze allo stesso comma previste.