C.C.N.I. 03.08.2020
1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale ATA assunto con le procedure di internalizzazione di cui all'articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge 21.6.2013, n. 69, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli anni scolastici previsti dal C.C.N.I. del 6.3.2019.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipula del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione dell'ipotesi da parte dei soggetti negoziali. A seguito della sigla e nelle more della sottoscrizione, l'Amministrazione procede all'applicazione del contratto nella misura in cui sia strettamente indispensabile allo svolgimento delle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico.
3. Eventuali modalità applicative delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con circolare a seguito della stipula definitiva del presente contratto che dovrà avvenire entro 3 giorni dalla certificazione dello stesso contratto.
4. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico ed il contemporaneo svolgimento delle operazioni connesse alla procedura selettiva nazionale ed alla mobilità del personale ATA, al personale immesso in ruolo a decorrere dall'a.s. 2019-2020 nel profilo professionale di collaboratore scolastico sulla base della procedura selettiva di cui articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge n. 69 del 2013 è attribuita la titolarità presso l'istituzione scolastica su cui è stata effettuata l'assegnazione all'atto dell'assunzione in servizio.
5. Al fine di rispettare il contingente di organico di cui all'articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge n. 69 del 2013 e di evitare che il numero degli immessi in ruolo alteri il quadro delle disponibilità dei posti per collaboratore scolastico non interessati dalle procedure di internalizzazione e crei situazioni di soprannumerarietà e di esubero in ambito provinciale nello stesso profilo, in presenza di più immissioni in ruolo a tempo parziale con assegnazione alla stessa istituzione scolastica, è attribuita la titolarità sullo stesso posto ogni due assunti a tempo parziale.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, per gli anni scolastici di applicazione del C.C.N.I. del 6/3/2019, il personale di cui ai commi 4 e 5 non partecipa alle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio previste dal citato CCNI sulla mobilità del personale docente ed ATA del 6/3/2019 triennio 19/20-20/21-21/22.