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Decreto MIUR 16.10.2019, n. 956

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Art. 7 - Procedure per la valutazione del periodo di formazione e di prova

1. I direttori generali degli USR effettuano la valutazione del periodo di prova dei dirigenti scolastici neoassunti con le modalità di cui ai seguenti commi.

2. I direttori generali degli USR possono avvalersi, ai fini della valutazione del periodo di formazione e prova, dei dirigenti tecnici e dei dirigenti amministrativi nelle aree funzionali dedicate alla dirigenza scolastica, ed in subordine di dirigenti scolastici di comprovata esperienza e specifica professionalità.

3. I direttori generali degli USR possono, in ogni momento, in caso di necessità, disporre tempestivi interventi ispettivi al fine di verificare l'andamento del servizio svolto dai dirigenti neoassunti e di accertarne eventuali responsabilità.

4. Entro il mese di giugno di ciascun anno scolastico il Tutor invia una relazione dettagliata, comprensiva del parere, all'USR che provvede anche alla raccolta della documentazione relativa alle attività di formazione realizzate nonché delle risultanze delle eventuali verifiche effettuate, ed in generale di ogni elemento utile alla valutazione del servizio.

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