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Decreto MIUR 24.04.2019, n. 384

Disposizioni per lo svolgimento dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie con progetti EsaBac ed EsaBac techno.

Art. 4 - Valutazione delle prove di esame della parte specifica EsaBac techno ai fini del rilascio del diploma francese di Baccalauréat tecnologico

1. Ai fini del rilascio da parte francese del diploma di Baccalauréat tecnologico, la valutazione delle prove di esame relative alla parte specifica EsaBac techno è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 4 agosto 2016, n. 614, con i seguenti adattamenti alla modalità di assegnazione dei punteggi alle singole prove prevista dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

2. Il punteggio da attribuire a ciascuna delle tre prove previste, ovvero la prova scritta di lingua, cultura e comunicazione francese, la prova orale di lingua, cultura e comunicazione francese e la prova orale di storia veicolata in francese, è espresso in ventesimi.

3. Il punteggio relativo alla prova di lingua, cultura e comunicazione francese scaturisce dalla media aritmetica dei punteggi in ventesimi attribuiti alla prova scritta e alla prova orale della medesima disciplina. Il punteggio globale della parte specifica EsaBac techno (prova scritta e prova orale di lingua, cultura e comunicazione francese e prova orale di storia veicolata in francese) risulta dalla media aritmetica dei voti espressi in ventesimi ottenuti nelle prove specifiche relative alle due discipline.

4. Il punteggio complessivo minimo per il superamento della prova della parte specifica EsaBac techno, utile al rilascio del diploma di Baccalauréat tecnologico, previo superamento dell'esame di Stato, è fissato in dodici ventesimi.

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